L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito, che convenuto in giudizio voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Casaregola, con la sentenza n. 3171 del 3 luglio 2023.
Nel caso di specie, la banca appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui rigettava l’eccezione di prescrizione in quanto formulata in modo generico e contraddittorio. Assumeva l’appellante che tale affermazione era erronea, in quanto l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione era stata puntuale, specifica e circostanziata ed il primo giudice aveva disatteso il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15895/2019.
La Corte di Appello ha precisato che la banca aveva eccepito la prescrizione decennale deducendo che il rapporto contrattuale era cessato il 17.1.1997 e aveva contestato l’interruzione allegata da controparte motivando che non risultava prodotta la lettera in data 2.1.2001, mentre quella del 29.6.2006, avendo ad oggetto la contestazione della validità della clausola del cd. rinvio agli usi piazza, poteva escludere la prescrizione solo per le chiusure contabili in cui fossero stati applicati detti usi registrate tra il 29.6.1996 ed il 17.1.1997.
Conseguentemente, per i giudici di secondo grado “non è condivisibile l’affermata genericità e contraddittorietà dell’eccezione di prescrizione, la quale, oltre ad essere conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la nota pronunzia n. 15895/2019, non è stata paralizzata dall’attore attraverso l’allegazione di un affidamento del conto corrente, né con l’indicazione dei versamenti solutori compiuti tra il 29.6.1996 ed il 17.1.1997”.
La fondatezza del motivo trovava, del resto, ulteriore riscontro nella condotta dell’appellato che, scegliendo di non costituirsi nel giudizio, aveva dimostrato per facta concludentia di non aver validi argomenti da opporre alla motivata doglianza di controparte relativa alla maturata prescrizione.
Pertanto, l’appello è stato accolto, e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, la domanda proposta dall’appellata rigettata con condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL TERMINE È ANTICIPATO AL MOMENTO DELL’ANNOTAZIONE IN CONTO DEL PAGAMENTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino | 01.09.2021 | n.1183
ONERE PROBATORIO: GRAVA SULLA PARTE CHE AGISCE IN RIPETIZIONE DI INDEBITO
IL CLIENTE DEVE ALLEGARE IN MANIERA PRECISA E UNIVOCA LE PATTUIZIONI DI CUI LAMENTA LA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo | 14.06.2021 | n.1108
INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA È A CARICO DEL CORRENTISTA ATTORE
DEVONO ESSERE PRODOTTI IN GIUDIZIO GLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Bergamo , Sez III civ., Giudice Luca Verzeni | 19.07.2021 | n.1386
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