In tema di azione revocatoria, è assoggettabile all’ azione ex art 2901 c.c. l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza di per sé sola escludere la sussistenza dell’evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l’eventuale (in)sufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Valle, con la sentenza n. 15714 del 5 giugno 2023.
Accadeva che il creditore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi il fideiussore, con riferimento a un rapporto di conto corrente originariamente acceso con un istituto di credito in favore del debitore garantito, per sentire dichiarare la nullità e l’inefficacia ai sensi dell’art. 1414 c.c., o, in subordine l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di vendita di un appartamento per civile abitazione ad un terzo.
Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda. La sentenza era impugnata dal creditore.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza accoglieva l’appello proposto e per l’effetto dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’appellante dell’atto di compravendita dell’immobile.
Il fideiussore ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto affidato a due motivi.
Il secondo motivo concerneva l’omesso esame della convenzione a mezzo della quale il fideiussore si impegnava a rimborsare alla sua ex compagna la somma da questa spesa per l’acquisito di un immobile in comune.
La corte riteneva tale motivo infondato, affermando che l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore. Infatti, tale circostanza non può, di per sé sola, escludere la sussistenza dell’evento di danno, dovendosi comunque vagliare da parte del giudice di merito l’eventuale insufficienza del residuo patrimonio del debitore a garantire le ragioni creditorie.
La Corte rigettava il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VA PROVATA LA VOLONTÀ DELLE PARTI DI LEDERE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI CREDITORI
Sentenza | Corte d’Appello di Perugia, Pres. Matteini – Rel. Paini | 23.05.2023 | n.360
NON OCCORRE LA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI PREGIUDICARE LE RAGIONI CREDITORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano- Rel. Guizzi | 27.02.2023 | n.5812
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-revocatoria
REVOCATORIA: IL CREDITORE GARANTITO DA MUTUO IPOTECARIO NON PUÒ ESERCITARE L’AZIONE EX ART. 2901 CC
L’ESCLUSIONE DEL RIMEDIO È GIUSTIFICATA DALLA POSSIBILITÀ PER IL CREDITORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL’ATTO DISPOSITIVO GIOVA OPE LEGIS AL CESSIONARIO DEL CREDITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 23.06.2022 | n.20315
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