In tema di reclamo avverso la sentenza di fallimento, l’effetto devolutivo pieno che lo caratterizza riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la statuizione del tribunale di revoca dell’ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi della L. Fall., artt. 18 e 173, è tenuto a riesaminare – anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dalla L. Fall., art. 18, comma 10, nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d’ufficio – tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest’ultimo rilevati d’ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite. Ne discende che il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sulla correttezza dell’individuazione dell’entità del passivo e dell’attivo, la realizzabilità di tutte condizioni previste dall’imprenditore per il buon esito della proposta concordataria e l’esatta e regolare compilazione delle relazioni previste dalla L. Fall., art. 160, comma 2, e art. 186-bis, comma 2, lett. b), e poste a base del piano e della proposta concordataria.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Pazzi, con la ordinanza n. 35423 del 19 dicembre 2023.
Nel caso di specie, accadeva che la società debitrice proponeva reclamo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma che dichiarava il suo fallimento, pronunciata contestualmente al decreto l’inammissibilità della proposta di concordato in continuità aziendale indiretta.
La Corte di Appello di Roma accoglieva il reclamo e, non concordando col tribunale in ordine alla mancanza dei presupposti necessari, L. Fall., ex art. 186-bis, per la presentazione di un concordato in continuità, annullava sia la sentenza che il decreto rimettendo gli atti al primo giudice.
Il curatore fallimentare della società proponeva allora ricorso in cassazione, sulla base di tre motivi. Si costituivano con controricorso la società fallita e la società che aveva preso in affitto l’azienda della debitrice, presentando entrambe ricorso incidentale.
Nel suo ricorso incidentale l’affittuaria lamentava l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti, in quanto la corte d’appello aveva revocato il decreto di inammissibilità della proposta di concordato e la contestuale dichiarazione di fallimento prescindendo dal prendere in considerazione una serie di univoche circostanze fattuali, già elencate dal ricorrente principale, che, ove apprezzate, avrebbero necessariamente condotto a una statuizione di segno opposto.
La Corte riteneva tale censura fondata, affermando che la Corte d’appello di Roma, nel pronunciare sul reclamo proposto dalla fallita contro la sentenza dichiarativa, aveva totalmente ignorato delle circostanze allegate dal curatore e dall’affittuaria che, invece, dovevano essere valutate, non essendo consentito al giudice di secondo grado restringere il thema decidendum del giudizio di reclamo ai soli motivi di impugnazione proposti dal reclamante.
Per questo la Corte accoglieva il ricorso principale ed il ricorso incidentale presentato dall’affittuaria limitatamente ai primi tre motivi, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d’appello di Roma, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RECLAMO SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO: IL CREDITORE ISTANTE È PARTE NECESSARIA
IN CASO DI OMESSA NOTIFICA, IL GIUDICE D’APPELLO DEVE ORDINARE SUBITO L’INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 15.03.2013 | n.6649
NON AVREBBE ALCUN SENSO, DAL MOMENTO CHE LE RISORSE FINANZIARE SAREBBERO EX LEGE DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Celentano – Rel. Petruzziello | 16.06.2020 | n.2146
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