In tema di clausola floor, costituisce un puro artificio la tesi (anch’essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell’indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l’evento condizionante è la fluttuazione dell’indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l’evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall’art. 1353 c.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Lama, con la sentenza n. 1988 dell’11 ottobre 2023.
Nel caso in esame, parte attrice conveniva in giudizio la banca, esponendo di aver concluso con quest’ultima un contratto di mutuo fondiario, il quale prevedeva la pattuizione di una clausola di interessi minimi (c.d. clausola floor) pari a 3,5% che era, pertanto, da ritenersi nulla per violazione di norme imperative.
La Corte di appello, nel rigettare la domanda proposta dalla parte attrice, ha affermato che la clausola floor non introduceva alcun elemento di aleatorietà o di squilibrio contrattuale e non rendeva aleatorio il contratto, anzi introduceva un elemento di maggiore determinatezza dello stesso.
La presenza di siffatta clausola, inoltre, non faceva assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del cd. TUF, ed in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell’intermediario finanziario; né poteva fondatamente sostenersi che, a fronte dell’inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell’obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturassero l’essenza del contratto, mutandone la natura da contratto reale avente causa di finanziamento a strumento finanziario.
Si trattava di una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall’ordinamento e meritevole d’interesse, in quanto non volta all’acquisizione di un vantaggio illecito ma perfettamente in linea con l’operazione economica voluta dalle parti.
Pertanto, in un passaggio motivazionale saliente, la Corte di appello ha affermato che “deve escludersi che la previsione di essa implichi violazione di norma imperativa. In secondo luogo, deve escludersi che la previsione in contratto di tale clausola infici il medesimo per annullabilità dovuta a errore o a dolo determinante ovvero determini una fattispecie di dolo incidente. La facile e immediata comprensione del significato della clausola di tasso minimo da parte di un contraente di normale avvedutezza esclude che sul significato di essa il contraente possa ragionevolmente equivocare, incorrendo in errore, o che intorno ad essa l’altro contraente possa imbastire una condotta decettiva di sorta. Inoltre, come già correttamente ritenuto dal tribunale, non è stata dedotta né vi è in atti alcuna prova della consumazione di una condotta decettiva della banca vuoi ai fini del dolo determinante vuoi ai fini del dolo incidente”.
L’appello è stato quindi respinto, la sentenza impugnata confermata, con condanna di parte attrice alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA CLAUSOLA FLOOR È MERITEVOLE DI TUTELA
NON FA ASSUMERE AL CONTRATTO NATURA DI STRUMENTO FINANZIARIO; ESCLUSI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila (Pres. Iannaccone; rel. Ciofani | 17.05.2021 | n.738
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-la-clausola-floor-e-meritevole-di-tutela
MUTUO: LA PREVISIONE DI UNA TASSO PREDETERMINATO NEL MINIMO CD. FLOOR DEVE RITENERSI VALIDA
LA CLAUSOLA NON INTEGRA UN DERIVATO IMPLICITO, AL CONTRARIO, RESTA LEGATA ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 28.03.2018 | n.95
CLAUSOLA FLOOR: LA SUA PATTUIZIONE NON COMPORTA LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN UNO STRUMENTO FINANZIARIO
ESSA STABILISCE SOLO UN LIMITE DEL TASSO DI INTERESSE DOVUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte-Rel. Velotti | 28.10.2021 | n.2738
MUTUO – CLAUSOLA FLOOR: PERSEGUE UN INTERESSE LEGITTIMO MERITEVOLE DI TUTELA
TALE INTERESSE È ANCHE A VANTAGGIO DELLO STESSO CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Tonon | 06.02.2023 | n.118
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