Al di fuori della disciplina consumeristica, in tema di mutui, l’indicatore sintetico di costo (ISC) è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla alcuna sanzione di nullità.
La sua erronea o mancata indicazione costituisce certamente una alterata rappresentazione del costo complessivo al cliente; che però rileva unicamente sul piano generale, quale ipotetica fonte di risarcimento per responsabilità precontrattuale (ove si dia prova che, conoscendo le effettive condizioni contrattuali, non si sarebbe pervenuti alla stipula, avendo alternative apparentemente più onerose ma effettivamente più convenienti).
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Michele Cifarelli, con la sentenza n. 1665 del 12 ottobre 2023.
Una società agiva nei confronti della Banca onde ottenere -in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato con la convenuta, ancora in essere- in dipendenza dei vizi contrattuali allegati tramite apposita perizia di parte, la restituzione di quanto corrisposto in esubero rispetto al dovuto, previa eventuale compensazione con altrui ulteriori crediti.
In particolare, nella predetta perizia veniva evidenziata, tra gli altri, la “mancata e/o inesatta indicazione” dell’indicatore sintetico di costo (ISC), che, secondo prospettazione, avrebbe imposto la rideterminazione degli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo previsto dall’art.117 TUB o, in subordine, legale.
La tesi attorea è stata respinta dal Tribunale il quale ha posto in correlazione il caso di specie con la disciplina dettata in ambito consumeristico, affermando che “L’erronea od omessa indicazione del TAEG non è autonomamente sanzionata dalla legge nei contratti non soggetti alle regole di protezione del consumatore – che certamente non possono trovare applicazione nel caso di specie, in favore della srl attrice. Invero, per i contratti stipulati con i consumatori, l’art. 125-bis TUB co. 7, introdotto dal medesimo Dlgs n°141/10, ha previsto, in relazione a siffatte evenienze, l’applicazione di un TAEG equivalente al tasso nominale minimo dei BOT, con l’importante precisazione che nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese“.
Inoltre, “La circostanza che il legislatore della riforma non abbia previsto analoga sanzione per errori od omissioni informative concernenti il TAEG (o l’ISC) relativo a contratti stipulati al di fuori di tale perimetro soggettivo della clientela è indicativa della volontà della legge di mantenere differenti regole nei due ambiti: una lettura dell’art.117 TUB in chiave sostanzialmente equivalente all’art.125-bis renderebbe del tutto ingiustificata, per inutile sovrabbondanza, l’introduzione della specifica disciplina dei consumatori.”
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, non avendo la mancata o inesatta indicazione del TAEG ripercussioni sul contratto, attraverso la rideterminazione degli interessi corrispettivi al tasso sostitutivo previsto dall’art.117 TUB, il Tribunale ha respinto la domanda attorea con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO-ISC: È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO ED ESPRIME IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
NON SI APPLICA LA NULLITÀ EX ART. 117, CO. 6, TUB
Sentenza | Giudice Aldo Aratro | 17.01.2023 | n.613
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
MUTUO – ISC: LA MANCATA O INESATTA INDICAZIONE DELL’INDICE SINTETICO NON È CAUSA DI INDETERMINATEZZA DEL TASSO EX ART. 117, VI CO. TUB
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
L’ISC NON COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE
SVOLGE UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA IN ORDINE AL CONTENUTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Larino, Giudice Michele Russo | 03.01.2021 | n.2
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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