In materia di recupero di crediti cartolarizzati, la mancata iscrizione della Società Veicolo e/o del Sub Servicer nell’albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB non incide sulla legittimazione attiva ad incardinare la procedura esecutiva volta al recupero dei crediti ceduti.
Infatti, la legge n. 130/1999, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3, stabilisce che possono rendersi cessionarie a titolo oneroso di crediti pecuniari individuabili in blocco solo apposite società aventi come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
All’art. 2, comma 3, lett. c) e 6, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti debba essere individuato in Banche e intermediari finanziari o, comunque, in soggetti iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB.
La Banca d’Italia, nella circolare 288 del 2015 ha chiarito che, nello svolgimento di tali attività di riscossione, il creditore, possa avvalersi di soggetti terzi, cd. Servicers, purché, appunto, regolarmente iscritti all’albo ex art. 106 TUB.
La stessa ha ulteriormente precisato che il Servicer può, a sua volta, esternalizzare specifiche attività connesse alla riscossione dei crediti cartolarizzati ad un Sub-Servicer e che, costituendo quest’ultimo un mero “operatore incaricato delle attività di recupero”, con potere rappresentativo – anche processuale – allorquando gli sia conferita la procura per lo “svolgimento dell’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti”, non ne è necessaria l’iscrizione nel predetto albo, essendo esso comunque soggetto alla vigilanza del primo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Latina, Giudice Elena Saviano, con la sentenza n. 485 del 28.02.2024 che ha rigettato l’opposizione del debitore alla procedura esecutiva promossa da una società veicolo resasi cessionaria di crediti a seguito di un’operazione di cartolarizzazione, nella quale lamentava il difetto di legittimazione della SPV a procedere in executivis in quanto non iscritta nell’albo ex 106 TUB.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
VA ASSEGNATO UN TERMINE PER SANARE IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE CHE È RILEVABILE DI UFFICIO
Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Emiliano Vassallo | 06.03.2024 |
TALE DISPOSIZIONE HA LA FUNZIONE PREMINENTE DI TUTELARE I RISPARMIATORI E LA STABILITÀ DEL MERCATO
Decreto | Tribunale di Siena, Giudice Clara Ciofetti | 12.02.2024 |
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