Provvedimento segnalato dal dott. Emilio Fanelli, dello Studio Legale Mascellaro – Fanelli
Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia dagli interessi pattuiti, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell’art. 644, quarto comma, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Vanessa Avolio con la sentenza n. 352 del 26.02.2024.
Nel caso di specie, i mutuatari hanno citato la banca in giudizio dolendosi della usuriarietà degli interessi pattuiti e qualificando, pertanto, il rapporto di mutuo come gratuito, ai sensi dell’art 1815, 2 comma, c.c in quanto gli interessi non sarebbero dovuti.
Per effetto della gratuità, pertanto, parte attrice ha chiesto la ripetizione/restituzione della quota interessi indebitamente corrisposta, in quanto indebitamente corrisposta.
Si è costituita la banca, la quale ha contestato in fatto e in diritto l’avversa domanda.
Il Giudice, dopo aver affermato che c’è una diversità ontologica tra interessi moratori e quelli corrispettivi e che il tasso soglia previsto ex art. 1 l. 108/1996 riguarda solo gli interessi corrispettivi, ha rilevato che gli interessi corrispettivi nel caso di specie sono al di sotto del tasso soglia. Pertanto, secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 644 c.p., quando non risulta superato il tasso soglia è richiesta la prova (fornita da colui che afferma la natura usuraria degli interessi) dell’alterazione del sinallagma contrattuale e della condizione di difficoltà economica in cui si versa al momento della stipula del contratto.
Non avendo, nel caso di specie, i mutuatari fornito tali prove, il Tribunale rigettava la loro domanda, condannandoli alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRETESA DEL CREDITORE, DI RISCUOTERE GLI INTERESSI SECONDO LA PERCENTUALE PATTUITA, NON È CONTRARIA AL DOVERE DI BUONA FEDE NELL’ESECUZIONE DEL RAPPORTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Spaziani | 17.08.2023 | n.24743
MUTUO: L’USURA VA ACCERTATA SOLO SE È STATA EFFETTIVAMENTE APPLICATA LA MORA
MANCA L’INTERESSE AD AGIRE QUANDO IL RAPPORTO CONTRATTUALE SI È ESAURITO SENZA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Antonio Scortecci | 24.05.2022 | n.392
MUTUO: L’INTERESSE MORATORIO USURARIO NON IMPLICA LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ
SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DEI CORRISPETTIVI LECITAMENTE CONVENUTI
Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 12.04.2022 | n.958
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno