In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Tassone, con l’ordinanza n. 6721 del 13 marzo 2024, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di Appello con cui i ricorrenti lamentavano la non corretta interpretazione del contenuto dei contratti di compravendita dichiarati simulati, senza tuttavia in alcun modo riprodurne il contenuto né indicare la relativa produzione nella sede di legittimità e, quindi, violando l’art. 366, 1° comma n. 6, cod. proc. civ..
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE PONDEROSO E IPERTROFICO, CON UNA MESCOLANZA DI ELEMENTI DI FATTO ED ELEMENTI DI DIRITTO
NECESSARIA L’ESPOSIZIONE LINEARE DELLE VICENDE DI FATTO E DEI MOTIVI DI GRAVAME
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Varrone | 16.03.2023 | n.7600
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
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