Il principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudizio d’impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d’ufficio) proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto (Cass., Sez. U., 14/10/2013, n. 23235; Cass. 30/08/2019, n. 21906), il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l’omessa pronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione. La necessità della proposizione di specifico motivo di gravame contro la decisione o l’omessa decisione sulla eccezione (oltre che sulla domanda) di nullità, trova conferma nell’inapplicabilità dell’art. 346 cod. proc. civ., il quale attiene alle eccezioni in senso stretto e non a quelle rilevabili d’ufficio.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Sarano – Rel. Ambrosi, con l’ordinanza n. 6517 del 12 marzo 2024.
Nella fattispecie in esame, l’eccezione di nullità/validità delle fideiussioni – come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello – non era stata sollevata né in primo grado né in secondo grado, avendo i ricorrenti dedotto soltanto, nella precisazione delle conclusioni in appello. il fatto che era stato incardinato altro giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, con cui veniva chiesto dai ricorrenti l’accertamento della nullità delle fideiussioni contratte dagli appellanti in favore della banca e che, per tale ragione, i ricorrenti chiedevano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.. A tale istanza, la Banca aveva replicato nella comparsa conclusionale, sostenendo che in proposito si era formato giudicato sostanziale sulla pronuncia di prime cure del Tribunale di Arezzo.
La corte di merito ha, nell’impugnata sentenza, respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c., ritenendo corretta la tesi della banca in ordine alla formazione di un giudicato interno rispetto a tutte le possibili questioni proponibili in via di azione o eccezione che, sebbene non dedotte specificatamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia non più esperibili.
Pertanto, la Suprema Corte ha concluso che, nel caso di specie, la questione relativa alla nullità dei contratti, non era stata prospettata dai ricorrenti se non per formulare istanza di sospensione e su tale questione vi era stata discussione tra le parti – che avevano specificamente dedotto al riguardo – anche nei rispettivi atti conclusionali – questione quindi debitamente esaminata dal giudice, a conferma che in assenza di una specifica eccezione sulla validità delle fideiussioni, alla corte d’appello era preclusa la rilevazione officiosa della nullità, in applicazione della regola della formazione progressiva del giudicato.
Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: LA NULLITÀ DELLE PATTUIZIONI CONTENENTI CLAUSOLE ANTICONCORRENZIALI È RILEVABILE D’UFFICIO SOLO SE EMERGE DAGLI ATTI DI CAUSA
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL PROVVEDIMENTO BANKIT NON FORNISCE DI PER SÉ PROVA IDONEA DELL’ESISTENZA DELL’INTESA RESTRITTIVA DELLA CONCORRENZA
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Amoroso | 06.11.2023 | n.4700
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno