Se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi legali liquidati, in sede di esecuzione forzata occorre necessariamente far riferimento al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c., restando esclusa l’applicabilità dell’art. 1284, comma 4, c.c..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Saija, con la sentenza n. 23846 del 4 agosto 2023.
Il caso di specie originava dall’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 1, proposta dinanzi al Tribunale di Vicenza, al precetto notificato alla resistente da parte della società ricorrente per l’importo di Euro 577.172,20, per capitale ed interessi, oltre ulteriori accessori. Deduceva l’opponente di aver pagato l’importo di Euro 296.025,11 a titolo di indennità di fine mandato, ma di null’altro dovere per tale titolo, avendo applicato la ritenuta d’acconto e non essendo dovuti gli interessi moratori per come richiesti.
L’adito Tribunale, con sentenza dell’8.11.2019, annullava il precetto opposto, condannando la ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
L’intimante proponeva gravame, che veniva però rigettato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza, avverso la quale proponeva ricorso per cassazione la società intimata sulla base di quattro motivi.
Con il terzo motivo, in particolare, si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 e 1284 c.c. e del D.Lgs. n. 231 del 2002, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 Si deduceva l’erroneità della decisione impugnata laddove la Corte veneta aveva ritenuto di non poter eterointegrare il titolo azionato con il disposto normativo, giacchè gli interessi di mora erano dovuti dal debitore, anche se non pattuiti, in caso di ritardo nel pagamento.
La Suprema Corte, contrariamente all’assunto della ricorrente, ha affermato che “se il titolo esecutivo giudiziale non specifica la natura degli interessi liquidati, come nella specie, occorre necessariamente far riferimento al tasso legale ex art. 1284 c.c., comma 1”.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE FORZATA: LE VICENDE RELATIVE AL TITOLO ESECUTIVO AZIONATO DAL PROCEDENTE NON TRAVOLGONO LA POSIZIONE DEI CREDITORI INTERVENTORI TITOLATI
CIÒ A PATTO CHE L’INTERVENTO NON SIA STATO SVOLTO DOPO LA PRONUNCIA DELLA CADUCAZIONE DEL TITOLO DEL PROCEDENTE O DELL’ARRESTO DELL’AZIONE ESECUTIVA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano- Rel. Rossi | 02.08.2023 | n.23654
ESECUZIONE FORZATA: EFFETTI DELLA CADUCAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO IN CAPO AL CREDITORE PROCEDENTE
LA CADUCAZIONE DEL TITOLO NON TRAVOLGE LINTERA PROCEDURA ESECUTIVA SE VI SONO INTERVENTORI TITOLATI
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 07.01.2014 | n.61
ESECUZIONE: EFFETTI DELLA CADUCAZIONE DEL TITOLO IN CAPO AL CREDITORE PROCEDENTE SUL PROCESSO ESECUTIVO
IL GIUDICE DEVE VERIFICARE SE LA PROCEDURA È SORRETTA DA ALTRO TITOLO IDONEO ALLA PROSECUZIONE
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord dott. Alessandro Auletta | 27.03.2015 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno