In materia di recupero di crediti cartolarizzati, il Tribunale di Benevento, Giudice Vincenzina Andricciola, con ordinanza del 11 aprile 2024 ha rigettato l’istanza di sospensione proposta dal debitore avverso la procedura esecutiva immobiliare promossa da una Società Veicolo (resasi cessionaria di crediti bancari a seguito di un’operazione di cartolarizzazione) per il tramite della sua Sub Servicer.
Il debitore, in particolare, ha eccepito la carenza di legittimazione del Sub Servicer a procedere in executivis, in quanto società non iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB.
Il Giudice ha ritenuto la censura infondata, sul presupposto che dalla documentazione in atti risultava che la Sub Servicer aveva agito su delega di una Servicer in virtù di un contratto di Servicing riportato nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che, in presenza di tale organizzazione interna tra le società risultante dalla G.U., nulla vietava alla società veicolo di concedere poi la procura direttamente al Sub Servicer, in quanto la procura viene rilasciata in esecuzione proprio del contratto di servicing.
Inoltre, il Giudice ha ritenuto di aderire al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 7243 del 18.03.2024, secondo il quale le norme che prevedono l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB delle società preposte alla riscossione di crediti cartolarizzati, non hanno valenza civilistica, limitandosi alla regolamentazione del settore bancario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Di talché non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un’invalidità “derivata”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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