L’inquadramento dell’azione quale azione stand alone comporta l’onere per parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell’intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l’illecito e l’autore dello stesso.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, sezione specializzata impresa, Pres. Tarantola – Rel. Fazzini, con la sentenza n. 6928 del 7 settembre 2023.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i fideiussori agivano in giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti della banca, chiedendo che fosse accertata e dichiarata, in via principale, la nullità totale – per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 (cd. legge antitrust) – della fideiussione omnibus sottoscritta, in data 03.07.2009, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni stipulate tra la banca predetta e la società debitrice e che, per l’effetto, fosse dichiarata l’estinzione della obbligazione fideiussoria prestata.
Il Tribunale lombardo ha rigettato le domande attoree, ritenendo non assolto l’onere di allegazione e prova ricadente sugli attori.
In riferimento alla nullità della fideiussione dai medesimi prestata per violazione della normativa Antitrust, infatti, parte attrice si era limitata a produrre una serie di fideiussioni che riguardavano dei modelli di fideiussione omnibus relativi a mesi diversi da quello oggetto del contendere (luglio 2009), mentre le due fideiussioni relative al mese di luglio 2009 non rappresentavano un numero tale da potersi ritenere provata, anche in via indiziaria, la sussistenza di una intesa tra soggetti operanti nel medesimo settore ai fini anticoncorrenziali nel periodo oggetto di causa, ossia nel luglio 2009.
Irrilevanti inoltre erano i modelli di fideiussione depositati con i doc. 27 e 31 del fascicolo di parte attrice, facendo essi riferimento alle diverse ipotesi, non oggetto di alcun accertamento da parte della Banca d’Italia, di fideiussione per una operazione specifica e di fideiussione rilasciata per un contratto di finanziamento.
Pertanto, in mancanza di prova, dato il principio di diritto già menzionato, le domande di parte attrice volte a far accertare e a dichiarare la nullità totale o parziale della fideiussione sono state rigettate, con conseguente rigetto della opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE ABI – ANTITRUST: LA SOLA PRODUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55 DEL 2005 NON ASSOLVE ALL’ONERE DELLA PROVA
OCCORRE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA GARANZIA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Pres.-Rel. Nicola Graziano | 17.05.2023 | n.5093
FIDEIUSSIONI ANTITRUST: LA MERA COINCIDENZA CON LE CLAUSOLE ABI NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARNE L’ILLICEITÀ
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
FIDEIUSSIONI ABI: LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA ANTICONCORRENZIALE È APPLICABILE SOLO ALLE “OMNIBUS”
IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55/2005 È INAPPLICABILE ALLE GARANZIE SPECIFICHE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Aragno – Rel. Cortelloni | 24.02.2023 | n.632
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