Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. D’Ascola – Rel. Orilia, con la sentenza n. 33103 del 10 novembre 2021.
Nella specie la Suprema Corte, in una controversia in cui all’udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del “dominus” si era riportato “ai propri scritti ed atti” omettendo di reiterare le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 184 c.p.c., ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata.
Il Collegio ha ritenuto, infatti, che anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in taluni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effettivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all’art. 183 c.p.c. (o art. 184 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa conclusionale di cui all’art. 190 c.p.c., la cui funzione tipica – è bene rimarcarlo – è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice.
Ritorna insomma, anche in tal caso, il problema della significatività da attribuire a quello che la dottrina ha chiamato un “silenzio di pochi minuti” (per riprendere un’efficace espressione delle Sezioni Unite in tema di mero silenzio della parte in sede di precisazione delle conclusioni nel vecchio rito a fronte della introduzione di una domanda nuova: cfr. Sez. U, Sentenza n. 4712 del 22/05/1996 Rv. 497727).
Sarebbe stato allora necessario, secondo la Corte, svolgere un approfondimento sul contegno processuale della parte convenuta, che aveva imperniato tutta la sua linea difensiva sull’apparenza della servitù e sul concreto esercizio del passaggio, cioè su circostanze la cui prova la stessa Corte d’Appello aveva ritenuto indispensabile, ma comunque preclusa.
Del resto, ha osservato il Collegio, se all’udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore impedito non si fosse ugualmente presentato, senza però nominare un delegato in sua vece (tenendo così un comportamento meno diligente), avrebbero potuto trovare applicazione i principi, meno rigorosi, sulla omessa partecipazione del difensore all’udienza.
La sentenza è stata pertanto cassata per nuovo esame sulla scorta del citato principio, restando così logicamente assorbito l’esame delle restanti doglianze.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISTANZE ISTRUTTORIE NON ACCOLTE: DEVONO ESSERE REITERATE SPECIFICAMENTE NELL’APPELLO
NON È POSSIBILE IL RICHIAMO PER RELATIONEM CON RINVIO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano– Rel. Rossello | 09.06.2023 | n.16420
OBBLIGO DI REITERARE LE ISTANZE ISTRUTTORIE
È NECESSARIA L’INDICAZIONE ANALITICA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Articolo Giuridico | 26.07.2021 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/obbligo-di-reiterare-le-istanze-istruttorie
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: DEVONO ESSERE SPECIFICAMENTE REITERATE AL MOMENTO DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE GENERICAMENTE “PER RELATIONEM”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri | 07.03.2019 | n.6590
ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE: VANNO SPECIFICAMENTE RIPROPOSTE IN SEDE DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI
IN MANCANZA LE RICHIESTE NON ACCOLTE E NON REITERATE SI INTENDONO TACITAMENTE RINUNCIATE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III. Pres. Sestini Rel. Rossetti | 03.08.2017 | n.19352
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