In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 e del D.Lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest’ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell’art. 127, comma 2, D.Lgs. cit., la nullità stessa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno- Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 34997 del 14 dicembre 2023.
Con il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’originaria domanda di ripetizione, la ricorrente lamentava la mancata considerazione di affidamenti in conto corrente desumibili da specifici documenti oggetto di produzione.
La Corte di appello, dopo aver rilevato che spettava all’appellata dar prova dell’esistenza di un contratto di apertura di credito, rilevava che detta prova non poteva essere fornita facendo ricorso alle presunzioni, in quanto occorreva avere la certezza di quale fosse il limite dell’affidamento concesso, oltre il quale ogni rimessa (avrebbe) avuto carattere solutorio, con tutte le conseguenze ad esso ricollegate.
Secondo la Suprema Corte “gli aventi causa della società correntista, subentrati nella posizione di questa, non erano tenuti a dar prova scritta dell’apertura di credito. Come emerge dalla sentenza impugnata, i rapporti di conto corrente sorsero nel 1977; in conseguenza, la coeva conclusione di un contratto di apertura di credito non avrebbe dovuto documentarsi per iscritto a pena di nullità: nel regime previgente all’entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, art. 3, il quale ha imposto l’obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. 24 giugno 2008, n. 17090).”
Nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, inoltre, la nullità per il difetto di forma di cui all’art. 117, comma 1, T.U.B. integrava – poi – una nullità di protezione, potendo essa operare “soltanto a vantaggio del cliente” (art. 127, comma 2, t.u.b.): con la conseguenza che il mancato rispetto dell’obbligo di documentazione dell’accordo era inopponibile al correntista che non avesse inteso far valere il vizio affliggente il negozio.
Gli Ermellini hanno affermato che non meritava condivisione “l’affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito.” La scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, infatti, rientrava nella disponibilità esclusiva del cliente della banca, determinando, di riflesso che, qualora il medesimo avesse voluto invocare il detto contratto, non gli si poteva opporre l’onere di darne prova documentale, ben potendo la prova della conclusione del negozio essere fornita attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall’art. 2724 c.c., n. 3), cui rinvia l’art. 2725 c.c..
La causa è stata pertanto rinviata alla Corte di appello di Napoli, per l’applicazione del principio di diritto già menzionato e per le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA ANCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO RISULTA APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI PROVARE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI O L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI
Sentenza | Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese | 14.05.2020 | n.56
RIPETIZIONE INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NULLO
L’ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ RETROAGISCE FINO A QUELLA DATA
Sentenza | Giudice di Pace di Ivrea, dott.ssa Francesca Lombardo | 13.01.2021 | n.22
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