In materia di procedura civile, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso per Cassazione con cui si denunci una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, qualora la violazione non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Campese con la sentenza n. 5393 del 29 febbraio 2024.
Nel caso di specie, la banca aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo in danno dei fideiussori per la somma di euro 1.065.967,04, dovuti in virtù di contratto di mutuo stipulato dalla società debitrice e garantito dagli ingiunti.
I fideiussori hanno proposto separate opposizioni a detto decreto, accolte con conseguente revoca del provvedimento.
I distinti gravami promossi dalla mandataria della società alla quale, nel frattempo, era stato ceduto il credito vantato dalla banca, sono stati riuniti dall’adita Corte di appello di Napoli, che li ha respinti.
La mandataria della cessionaria ha proposto allora ricorso avverso la sentenza del giudice del gravame, sulla base di quattro motivi.
Nel quarto motivo ha dedotto l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 c.p.c., nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo di appello dal momento per aver l’appellante omesso di indicare, sotto il profilo decisivo, “quale pregiudizio comporterebbe il passaggio in giudicato – in ordine alla qualificazione giuridica del dedotto rapporto di garanzia – che gli stessi motivi sono dichiaratamente diretti ad evitare“.
La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo infondato, affermando che, in caso di violazione processuale non rientrante tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice, poiché l’eventuale nullità della sentenza si converte in motivo di impugnazione, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale sia stato il pregiudizio arrecato alle proprie attività difensive dall’invocato vizio processuale.
Non risultando dagli atti essere stato allegato dalla appellante uno specifico pregiudizio sul punto, gli Ermellini si sono allineati alla tesi sostenuta dal giudice del gravame, rigettando il ricorso presentato dalla Servicer, con condanna della stessa alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: È INAMMISSIBILE SE NON È RISPETTATO IL PRINCIPIO DI SPECIFICITÀ
I MOTIVI NON POSSONO ESSERE AFFIDATI A DEDUZIONI GENERALI E AD AFFERMAZIONI APODITTICHE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano- Rel. Gianniti | 04.12.2023 | n.33827
NECESSARIA L’ESPOSIZIONE LINEARE DELLE VICENDE DI FATTO E DEI MOTIVI DI GRAVAME
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Lombardo – Rel. Varrone | 16.03.2023 | n.7600
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE SI PROPONE UN “NON MOTIVO”
IL RICORSO È IDONEO SOLO SE CONTIENE LE RAGIONI PER LE QUALI SI IMPUGNA LA DECISIONE DI MERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Cristiano – Rel. Di Marzio | 24.02.2020 | n.4787
RICORSO PER CASSAZIONE: SE LUNGO 100 PAGINE È INAMMISSIBILE
SPETTA AI GIUDICI DI MERITO VALUTARE PEDISSEQUAMENTE TUTTI I DOCUMENTI DIFENSIVI
Sentenza | Cassazione civile Sezione lavoro | 30.09.2014 | n.20589
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