Ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata. E ciò anche se la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti in blocco da parte di istituti bancari a ciò autorizzati e la notizia della cessione dei crediti in blocco sia stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B. La banca che si pretenda creditrice di un soggetto deve fornire la prova del proprio assunto e, in presenza di un rapporto regolato in conto corrente (come quello di apertura di credito), produrre gli estratti a partire dall’inizio del rapporto medesimo, dando così integrale dimostrazione del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente come accade a parti invertite per il correntista, ove si tratti di azione di ripetizione da questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto di conto.
Questo è il principio espresso dal Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Campese con la ordinanza n. 5478 del 29 febbraio 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CESSIONARIO: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE NOTIZIATA DAL CESSIONARIO INTIMANTE AL DEBITORE CEDUTO È PROVA DELL’INTERVENUTA CESSIONE
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022
CESSIONE CREDITI INDIVIDUABILI IN BLOCCO: L’AVVISO DI PUBBLICAZIONE GENERICO EX ART. 58 TUB È PRIVO DI VALORE
VI È LA NECESSITÀ DI PRODURRE ULTERIORI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara | 23.12.2022 | n.853
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
CESSIONE IN BLOCCO PER SCISSIONE PARZIALE: CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA PER MANCATA PROVA TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI CREDITO
GLI EFFETTI DELL’OMESSO DEPOSITO DEI CODICI RELATIVI AI CREDITI TRASFERITI
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. – Petruzziello Rel. De Vivo | 13.06.2022 | n.2612
ART 58 TUB: IL CESSIONARIO DEVE DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELL’OPERAZIONE IN BLOCCO
IL MANCATO DEPOSITO DELLA PROVA DELLA CESSIONE RILEVA AI FINI DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende | 12.10.2022 | n.3943
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