In caso di fusione per incorporazione che determina l’estinzione della società incorporata, l’amministratore cessato della società estinta ha interesse a elidere gli effetti negativi che possono derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale, in relazione ad eventuali contestazioni di reati, sia patrimoniale, in relazione ad eventuali azioni di responsabilità.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Abete- Rel. Perrino con la ordinanza n. 9955 del 12 aprile 2024.
Nel caso di specie, l’amministratore di una società prima incorporata e poi dichiarata fallita, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza di grado d’appello, nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso la sentenza di fallimento, in base alla considerazione che per effetto della fusione l’incorporante era subentrata in tutti i rapporti anche processuali riferibili alla incorporata, di modo che anche la legittimazione a proporre reclamo spettava all’incorporante e non già all’amministratore cessato dell’incorporata.
In particolare, l’amministratore affermava che il giudice del gravame aveva trascurato che l’art. 18 l.fall. consente a ciascun interessato d’impugnare la sentenza di fallimento e che egli stesso era senz’altro interessato in tal senso, avendo ricevuto richiesta di rinvio a giudizio per il reato previsto e punito dagli artt. 110 c.p.c., 216, nn. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, 219 comma 1 2, n. 2, l.fall. in relazione al fallimento della società incorporata.
La Suprema Corte riteneva tale deduzione fondata, affermando che l’amministratore di una società fallita deve essere sempre messo in condizione di far valere le proprie ragioni e di proteggersi dalle conseguenze negative, dal punto di vista sia civile che penale, che possano scaturire dalla sentenza di fallimento.
Per tali motivi, la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di Appello per la definizione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE PRINCIPIO SI ESTENDE ANCHE AL PROVVEDIMENTO CHE DICHIARI LO STATO DI INSOLVENZA DELLE IMPRESE AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL D.LGS. N. 270 DEL 1999
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Dongiacomo | 20.12.2023 | n.35546
CIÒ IN VIRTÙ DEL CARATTERE AUTONOMO CHE A TALE DICHIARAZIONE VA RICONOSCIUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Vella | 07.12.2023 | n.34327
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