In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, i principi in materia di controlli officiosi del giudice sulla natura vessatoria delle clausole contrattuali, di cui alla sentenza n. 9479 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023, si riferiscono al procedimento monitorio a contraddittorio eventuale e differito.
Ragion per cui, non saranno applicabili qualora, a seguito dell’opposizione, il giudizio sia proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti senza che l’opponente, nei termini previsti per le preclusioni assertive, abbia sollevato alcuna specifica eccezione in ordine alla natura vessatoria delle clausole contrattuali, limitandosi a sollevare la relativa questione solo in comparsa conclusionale, senza indicare le clausole contrattuali che sarebbero affette da tale presunto vizio e senza specificare i profili di vessatorietà che si assumono sussistenti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Paolo Goggi, con la sentenza n. 2677 del 13 febbraio 2024.
Accadeva che la debitrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, notificato dalla cessionaria dei crediti della banca con cui aveva stipulato un contratto di concessione di carta di credito, contestando il diritto di credito fatto valere in quanto infondato e non provato per l’inidoneità della documentazione depositata nel giudizio monitorio a dimostrare il proprio credito.
Il Tribunale di Roma, investito della vicenda, osservava come la produzione in sede monitoria del contratto di finanziamento, dell’estratto conto ex art. 50 TUB e, nel giudizio di opposizione, dei relativi estratti conto da aprile 2006 al dicembre 2008 — dai quali si evinceva che l’opponente aveva utilizzato tale carta di credito in più occasioni provvedendo a rimborsare mensilmente l’importo concordato mediante addebito sul conto corrente allo stesso intestato – risultasse sufficiente a integrare gli estremi della prova del credito azionato in via monitoria.
I predetti estratti conto non erano stati mai oggetto di contestazione nella sede stragiudiziale da parte dell’opponente ed avevano dunque piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze potevano essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni.
Con riguardo invece alla eccepita usurarietà del tasso applicato al contratto di finanziamento, il Tribunale evidenziava che a sostegno del superiore assunto era stata introdotta una prospettazione, ancorché estesa, talmente generica da risultare inidonea ad attivare un serio percorso valutativo.
Nel caso di specie, peraltro, l’opponente aveva contestato l’usurarietà del tasso applicato, risultante dal cumulo degli interessi corrispettivi e moratori (15,99%), senza tuttavia fornire la prova, per la categoria di appartenenza dell’operazione economica oggetto di causa (apertura di credito in conto corrente per l’importo di € 5.470,62), della fonte dei TAEGM allegati (rilevazioni ministeriali periodiche) e dei relativi tassi soglia. Senza considerare, infine, quanto all’usura sopravvenuta, che da ultimo il tema era stato oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, le quali si erano pronunciate nel senso della non configurabilità, nel nostro ordinamento, dell’usura sopravvenuta (Cass. S.U. 19 ottobre 2017, n. 24675).
Del pari veniva rigettata l’eccezione sollevata dall’opponente di prescrizione degli interessi maturati.
Né il deficit probatorio evidenziato poteva essere colmato facendo ricorso ai poteri ufficiosi del giudice, trattandosi, come da principio già menzionato, di un giudizio di opposizione proseguito con il pieno contraddittorio tra le parti e non di un procedimento monitorio a contradditorio eventuale e differito come richiesto dalla sentenza n. 9479 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 6/04/2023.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e rilevato come nessuna specifica censura fosse stata mossa dall’opponente sia in ordine alla avvenuta messa a disposizione delle somme oggetto del contratto di apertura di credito revolving da questi sottoscritto sia con riguardo all’inadempimento ex adverso dedotto, l’opposizione proposta veniva rigettata con conferma del decreto ingiuntivo emesso e con accertamento della sua definitiva esecutività.
Parte opponente, infine, era condannata alla rifusione, in favore della società opposta e della terza intervenuta in solido, delle spese della fase di opposizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CLAUSOLE ABUSIVE (S.U. 9479/2023): APPLICABILI AL GIUDIZIO DI ESECUZIONE E AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE I PRINCIPI ESPRESSI DALLA CASSAZIONE
OCCORRE CHE IL DEBITORE SI SIA QUALIFICATO COME CONSUMATORE, INDICANDO LE CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI CUI INTENDE FAR ACCERTARE L’ABUSIVITÀ
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Massimo Meroni | 18.07.2023 | n.2343
FIDEIUSSIONE E CLAUSOLE ABUSIVE (CASS. 9479/2023): INAPPLICABILI I PRINCIPI EUROUNITARI IN PRESENZA DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
CIÒ VALE ANCHE IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE DELLA QUALITÀ DI CONSUMATORE NEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Basile- Rel Martucci | 18.07.2023 | n.11444
CLAUSOLE ABUSIVE (CASS 9479/2023): IL CONTROLLO D’UFFICIO NON È ESERCITABILE SE IL DECRETO INGIUNTIVO È STATO OPPOSTO
IL SINDACATO SULLA LEGITTIMITÀ E SULL’EFFICACIA DEL CONTRATTO NON È AMMISSIBILE IN CASO DI EMISSIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Pedrelli – Rel. Martucci | 27.06.2023 | n.10146
CLAUSOLE ABUSIVE: SPETTA SOLO AL GIUDICE DELLA FASE MONITORIA IL CONTROLLO D’UFFICIO SULL’ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI (CASS. 9479.2023)
TALE ACCERTAMENTO NON PUÒ ESSERE SVOLTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, ESSENDO IL CONSUMATORE GIÀ TUTELATO DAL CONTRADDITTORIO PIENO
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Chiara Binetti | 16.06.2023 | n.1410
CLAUSOLE ABUSIVE (CASS 9479/2023): I PRINCIPI ESPRESSI DALLA SUPREMA CORTE NON DEROGANO ALLA REGOLA CHE VIETA NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI CON LE MEMORIE EX ART. 190 C.P.C.
LA PRONUNCIA RIGUARDA L’IPOTESI DEI LIMITI DEL GIUDICATO DEL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Evelina Iaquinti | 19.07.2023 | n.443
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