In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, il rimborso deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nel caso, infatti, in cui la difesa attuata dal convenuto sotto forma di chiamata in causa è eccentrica rispetto all’oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, non ricorre l’espansione della responsabilità, ai fini della rifusione delle spese, del soggetto che ha attivato il rapporto principale, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest’ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario. Il che elide qualunque connessione, anche indiretta, tra la causazione del rapporto principale e la causazione del rapporto ulteriore, solo apparentemente accessorio, che non è in realtà riconducibile alla difesa del convenuto rispetto all’iniziativa principale, fuoriuscendo dunque dal paradigma della causazione, il quale non può pertanto supplire con i suoi effetti all’assenza di una relazione di soccombenza.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Catanzaro, Giudice Francesca Rinaldi, con la sentenza n. 148 del 22 gennaio 2024.
La società attrice agiva in giudizio chiedendo al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell’“autocarro con gru dietro cabina” per grave inadempimento della convenuta, con condanna della medesima alla restituzione del prezzo corrisposto pari ad € 13.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e condannando, altresì, la predetta convenuta al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo ammontare di euro 46.791,31, subiti in conseguenza del grave inadempimento.
La società convenuta precisava di aver acquistato il mezzo in questione da altra società con regolare contratto di leasing, e successivo riscatto, e chiedeva di essere autorizzata “per mero scrupolo difensivo” alla chiamata in causa della società concedente al fine di una manleva.
Il Tribunale, investito della vicenda, ha ritenuto che, nel caso di specie, l’iniziativa del chiamante poteva ritenersi palesemente infondata e arbitraria, in quanto la convenuta aveva svolto generica domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato senza allegare né provare altro a sostegno della medesima.
La difesa della convenuta, invero, neppure nei successivi scritti difensivi aveva svolto le necessarie allegazioni a sostegno dell’avanzata domanda di garanzia, dovendosi riscontrare l’assoluto difetto di allegazione e prova sul punto.
Pertanto, non avendo la difesa di parte convenuta neppure indicato per quale ragione ed in forza di quale disposizione normativa e/o contrattuale la società di leasing avrebbe dovuto manlevare la convenuta di qualsiasi somma la stessa fosse stata chiamata a versare in favore dell’attrice, doveva rilevarsi la palese infondatezza della domanda di garanzia.
Ne è conseguita la condanna della società convenuta alla refusione delle spese di lite in favore della banca, terza chiamata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO SPESE PROCESSUALI: SI UTILIZZA IL CRITERIO DEL DISPUTATUM, CONTEMPERATO DAL CRITERIO DEL DECISUM
SALVO CHE IL GIUDICE NON RICONOSCA LA FONDATEZZA DELL’INTERA PRETESA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Condello | 14.12.2023 | n.35073
SPESE PROCESSUALI: LA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DELL’APPELLO NON LEGITTIMA LA COMPENSAZIONE
IRRILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE LA LITE VENGA DEFINITA PER UNA QUESTIONE DI RITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. Lombardo – Rel. Fortunato | 24.06.2020 | n.12484
SPESE PROCESSUALI: LA SOCCOMBENZA È RIMESSA AL POTERE DECISIONALE DEL GIUDICE DI MERITO
LE SPESE NON POSSONO MAI ESSERE POSTE A CARICO DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 17.01.2014 | n.892
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno