«Una volta chiarito che le singole rate di mutuo sono comprensive degli interessi, calcolati esclusivamente sul capitale, con quota decrescente nel tempo degli interessi medesimi, è del tutto evidente che ci si trova di fronte ad un regime di capitalizzazione semplice (nel quale gli interessi sono decrescenti nel tempo, perché applicati su un capitale di volta in volta decrescente).
Sotto questo profilo, la doglianza di parte attrice si rivela di carattere esclusivamente formale, posto che ci si duole di una mancata specificazione testuale del regime di capitalizzazione che però nella sostanza è adottato nel pieno rispetto della normativa sulla trasparenza bancaria, in quanto al contratto di mutuo sono stati allegati sia il documento di sintesi sia, soprattutto, il piano di ammortamento (oltretutto regolarmente sottoscritto dal mutuatario) dai quali è agevole rilevare il regime finanziario applicato, il prospetto di calcolo degli interessi, la relativa quantificazione ed il metodo di rimborso di capitale ed interessi (questi ultimi, ripetesi, applicati sul solo capitale).»
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lanciano, Giudice Massimo Canosa, con la sentenza n. 59 dell’8 febbraio 2024, con la quale sono state rigettate le domande di parte attrice fondate sulla indeterminatezza del piano di ammortamento, delle modalità di calcolo e degli oneri connessi al finanziamento, con conseguente violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, nonché sulla illegittima capitalizzazione degli interessi.
Le domande attoree sono state rigettate atteso che, sulla scorta dei documenti versati in atti e della consulenza tecnica espletata, non vi era alcun profilo di illegittimità nelle pattuizioni intercorse tra le parti, né tantomeno le modalità di calcolo degli interessi apparivano indeterminate o viziate da criteri che mascherassero un fenomeno anatocistico.
Rigettate le domande, parte attrice è stata condannata a rifondere le spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE SODDISFA IL REQUISITO DELLA DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno