In relazione all’illegittima previsione in contratto della clausola floor (la quale prevede esclusivamente l’applicazione di un tasso minimo garantito a favore della Banca, senza obbligo per la stessa di pagare un premio) deve rilevarsi che, quando la stessa sia stata pattuita in modo chiaro e comprensibile, sia pienamente valida ed efficace e rilevi solo sotto il profilo dell’equilibrio economico del contratto (non sindacabile dal giudice nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori). Quando, infine, il contratto di mutuo sia stipulato con atto pubblico notarile, opera il principio di presunzione di conoscenza, per cui va esclusa la possibilità di mancanza di trasparenza e di carenza d’informazione delle clausole contenute in esso. In tal caso la clausola floor deve essere considerata chiara e comprensibile, al punto tale da essere esclusa dal vaglio di vessatorietà da parte del giudice oltre a non necessitare della specifica sottoscrizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Ermanno di Nuzzo, con l’ordinanza dell’1 febbraio 2024, con la quale sono state rigettate le domande di parte attrice relative alla illegittimità del mutuo per violazione degli artt. 117 TUB in tema di trasparenza e degli artt. 1337, 1366 e 1375 c.c. in tema di buona fede e correttezza contrattuale, in relazione alla presenza della clausola floor nel predetto contratto.
Il Tribunale campano, richiamando un precedente di legittimità, ha precisato che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass. civ. sentenza nr. 15237 del 2017).
Il Giudice, in considerazione della forma del contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, ha ritenuto di aderire a tale orientamento, considerando la doglianza attorea infondata. Spese compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: LA CLAUSOLA FLOOR È MERITEVOLE DI TUTELA
NON FA ASSUMERE AL CONTRATTO NATURA DI STRUMENTO FINANZIARIO; ESCLUSI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila (Pres. Iannaccone; rel. Ciofani | 17.05.2021 | n.738
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-la-clausola-floor-e-meritevole-di-tutela
MUTUO: LA PREVISIONE DI UNA TASSO PREDETERMINATO NEL MINIMO CD. FLOOR DEVE RITENERSI VALIDA
LA CLAUSOLA NON INTEGRA UN DERIVATO IMPLICITO, AL CONTRARIO, RESTA LEGATA ALLO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 28.03.2018 | n.95
CLAUSOLA FLOOR: LA SUA PATTUIZIONE NON COMPORTA LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO IN UNO STRUMENTO FINANZIARIO
ESSA STABILISCE SOLO UN LIMITE DEL TASSO DI INTERESSE DOVUTO
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte-Rel. Velotti | 28.10.2021 | n.2738
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