In tema di prescrizione, affinché un atto abbia efficacia interruttiva della medesima (art. 2943 cc) deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Pertanto, non è idonea a interrompere la prescrizione la riserva espressa o tacita, formulata dal cliente in una richiesta di documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 del T.U.B., di far valere eventuali e imprecisati diritti nei confronti dell’istituto di credito (senza nemmeno il riferimento esplicito a quello di ripetere le somme eventualmente incassate in modo illegittimo dalla banca), oltretutto con formula di stile come il riferimento a non meglio precisati “adempimenti di legge”, trattandosi di manifestazione di volontà che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di adempimento.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani, con la sentenza n. 287 dell’1 febbraio 2024.
Una società correntista conveniva innanzi al Tribunale di Avellino il proprio istituto di credito onde far accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente, la nullità per difetto di forma del contratto di apertura di credito, con condanna della convenuta alla ripetizione degli interessi addebitati per € 70.779,71 oltre interessi legali moratori dalla domanda al saldo effettivo.
La banca convenuta eccepiva il verificarsi della prescrizione per tutte le ragioni espresse, chiedendo quindi il rigetto di ogni avversa domanda.
Il Tribunale, investito della questione, ha ritenuto fondata l’eccezione della convenuta, evidenziando che la riserva espressa o tacita, formulata dal cliente in una richiesta di documentazione bancaria, ai sensi dell’art. 119 del T.U.B., di far valere eventuali e imprecisati diritti nei confronti dell’istituto di credito (senza nemmeno il riferimento esplicito a quello di ripetere le somme eventualmente incassate in modo illegittimo dalla banca), oltretutto con formula di stile come il riferimento a non meglio precisati “adempimenti di legge”, non era idonea a interrompere la prescrizione del diritto di credito maturato dalla correntista, trattandosi di manifestazione di volontà che, per genericità ed ipoteticità, non poteva in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di adempimento.
Del resto, come osservato da parte convenuta, dal tenore della missiva si ricavava che la parte istante si limitava a chiedere l’invio della documentazione per come elencata, sicché la messa in mora interruttiva poteva, al più, riferirsi alla ingiunzione di consegna.
Pertanto, dal momento che l’atto di citazione era stato notificato il 26 aprile 2022 e che prima di tale atto non constavano valide notificazioni di atti interruttivi della prescrizione decennale, decorrente -ai sensi dell’art. 2935 C.c.- dal 31 agosto 2009, la stessa era ampiamente maturata e il diritto di credito estinto.
La domanda di parte attrice è risultata, quindi, infondata e come tale respinta, con condanna della medesima alla refusione delle spese processuali in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RIPETIZIONE DECORRE DA DATA DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI FIDO BANCARIO
ONERE PROVA PER LA PATTUIZIONE SCRITTA DELL’AFFIDAMENTO A CARICO DEL CORRENTISTA – STOP AL FIDO DI FATTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Silvia Vitrò | 20.10.2021 | n.4671
RIPETIZIONE INDEBITO: PER LE RIMESSE SOLUTORIE IL DIES A QUO DECORRE DAL MOMENTO DELLA SINGOLA RIMESSA
IL TERMINE È ANTICIPATO AL MOMENTO DELL’ANNOTAZIONE IN CONTO DEL PAGAMENTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino | 01.09.2021 | n.1183
ONERE PROBATORIO: GRAVA SULLA PARTE CHE AGISCE IN RIPETIZIONE DI INDEBITO
IL CLIENTE DEVE ALLEGARE IN MANIERA PRECISA E UNIVOCA LE PATTUIZIONI DI CUI LAMENTA LA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo | 14.06.2021 | n.1108
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