In tema di azione di ripetizione, nel caso in cui si faccia valere la nullità di singole clausole contrattuali, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione, che alleghi la mancata valida pattuizione delle condizioni contrattuali, è onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale.
È attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione o la nullità di essa.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Alessia Marotta, con la sentenza n. 256 del 6 febbraio 2024.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva in giudizio la banca premettendo in fatto di essere divenuta correntista dal 31.12.2007 di un c/c ordinario e dei conti anticipi allo stesso collegati, utilizzati per operazioni di anticipo sui documenti presentati, di aver chiesto ex art. 119 del TUB il rilascio del predetto contratto, prima di iniziare il giudizio, con lettera raccomandata AR e pec in data 11/04/2016, ma che la banca non aveva provveduto alla consegna della predetta documentazione e di aver, infine, conferito incarico ad un consulente di parte per la verifica di eventuali annotazioni indebite.
Rappresentava l’attrice che quest’ultimo avrebbe riscontrato che sui conti corrente oggetto di causa sarebbero stati applicati dalla Banca interessi, commissioni, competenze, remunerazioni e costi non concordati con la società attrice e pertanto non dovuti, oltre all’illecita capitalizzazione trimestrale degli stessi, comportando per l’effetto l’applicazione di interessi usurari sia oggettivi che soggettivi.
Pertanto, la società attrice chiedeva accertarsi che la Banca convenuta avesse proceduto sul conto corrente e sui conti anticipi allo stesso collegati, all’applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate dall’origine (per assenza di contratto ex artt. 1284, 1325 e 1842 c.c.), e/o non pattuite, con conseguente diritto alla rideterminazione del rapporto dare-avere tra le parti con risarcimento del danno sofferto.
Il Tribunale campano, investito della vicenda, ha ribadito che nelle azioni di ripetizione dell’indebito promosse dal correntista, finalizzate alla ripetizione di importi (asseritamente) indebiti, in cui viene lamentata la nullità delle condizioni contrattuali, l’onere di allegare e provare le relative circostanze che una parte adduce a sostegno della nullità incombe sulla parte che tale domanda propone.
Nel caso di specie, l’attore aveva agito in giudizio per l’accertamento delle nullità delle condizioni contrattuali, chiedendo la rettifica del saldo del c/c e la rideterminazione del rapporto dare-avere.
Egli, dunque, pur essendo tenuto, in base ad orientamento pacifico della giurisprudenza, a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, non aveva prodotto in giudizio il contratto di conto corrente e i collegati contratti di conto anticipi limitandosi a depositare estratti conto, scalari e una consulenza di parte.
Sebbene il correntista non avesse mai fatto riferimento ad una fattispecie contrattuale conclusasi verbalmente o per facta concludentia, la banca convenuta aveva comunque documentato l’esistenza del contratto stipulato per iscritto in cui in calce era riportata la sottoscrizione del cliente per intervenuta consegna di copia del contratto, conformemente all’art 117 TUB.
Dal suo canto, invece, parte attrice non aveva chiesto nei termini di rito istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. dei contratti per cui era causa, limitandosi a richiedere una consulenza tecnica contabile, la quale però sarebbe risultata del tutto superflua, in assenza del documento contrattuale di cui veniva lamentata la parziale illegittimità.
Sulla base di tale ricostruzione probatoria, il Tribunale ha ritenuto che il correntista non avesse assolto all’onere della prova su di esso incombente, con la conseguenza che la domanda attorea andava rigettata con assorbimento anche della domanda di risarcimento del danno ad essa consequenziale.
Le spese di lite hanno seguito la soccombenza dell’attore in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AZIONE DI RIPETIZIONE: L’ATTORE DEVE PROVARE SIA L’AVVENUTO PAGAMENTO SIA LA MANCANZA DI UNA CAUSA CHE LO GIUSTIFICHI
IL MEDESIMO HA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO CON LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE COL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE ANCORA APERTO
NON È TECNICAMENTE CONFIGURABILE ALCUN PAGAMENTO RIPETIBILE NEL CASO IN CUI SIA NCORA IN ESSERE
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni | 08.10.2020 | n.1162
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO RISULTA APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
GRAVA SULL’ATTORE L’ONERE DI PROVARE LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI O L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI
Sentenza | Tribunale di Chieti – Sez. distaccata di Ortona, Giudice Diana Genovese | 14.05.2020 | n.56
RIPETIZIONE DI INDEBITO: OCCORRE LA CHIUSURA DEL CONTO
IN CASO CONTRARIO, SI PUÒ PROPORRE SOLO LA MERA DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI EVENTUALI NULLITÀ NEGOZIALI
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Pasquale Velleca | 15.05.2023 | n.990
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