In tema di onere probatorio nelle azioni di ripetizione, l’originaria stipulazione in forma scritta del contratto è evincibile sia dall’intervenuta denuncia di smarrimento presentata dalla banca sia dal tenore letterale del successivo contratto di affidamento che lascia presumere la redazione per iscritto anche del rapporto contrattuale affidato di cui la banca ha denunciato lo smarrimento.
Nelle azioni di accertamento negativo del credito, grava sul correntista produrre gli estratti conto dei rapporti di conto corrente, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione delle relative movimentazioni, atteso che soltanto la produzione degli estratti conto analitici consente la ricostruzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, consente di verificare la pattuizione e concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.
Gli estratti conto a scalare, infatti, costituiscono solo una parte dell’estratto conto ordinario e hanno la mera funzione riepilogativa del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Francesca Gomez de Ayala, con la sentenza n. 412 dell’11 gennaio 2024.
In un’azione di ripetizione verso la banca convenuta, parte attrice deduceva, tra gli altri, che il contratto di conto corrente non era stato stipulato in forma scritta.
Il Tribunale, investito della vicenda, ha evidenziato che in tali ipotesi “grava sull’istituto di credito dimostrare l’infondatezza della pretesa avversa. Infatti, da un lato, l’attrice, rispetto ad un fatto negativo (la mancanza di un contratto scritto) può chiaramente limitarsi ad una mera allegazione, non potendo, in altro modo, fornire la prova di esso. Dall’altro, la banca, qualora abbia concluso il contratto per iscritto, deve necessariamente custodire il documento firmato dal correntista e, pertanto, se ometta di produrlo in giudizio, soggiace, sul piano processuale, alla conseguenza, per essa pregiudizievole, della sostituzione, alle clausole pattizie, dei criteri sostitutivi dettati dalla legge.”
Nel caso di specie, tuttavia, l’assunto attoreo si è rilevato del tutto indimostrato, essendo stato smentito dalla documentazione versata in atti dalla banca.
Quest’ultima, infatti, nei termini processuali all’uopo preposti, aveva prodotto i documenti contrattuali dei rapporti dedotti in lite e, segnatamente, copia del contratto di conto corrente di corrispondenza nonché, in riferimento ad altro rapporto contrattuale, aveva depositato denuncia di smarrimento del relativo contratto.
Il Tribunale ha ritenuto che l’originaria stipulazione in forma scritta del predetto contratto fosse evincibile sia dall’intervenuta denuncia di smarrimento del documento presentata dalla banca, sia dal tenore letterale del successivo contratto di affidamento (versato in atti dalla banca), a mezzo del quale la banca aveva accordato, tra l’altro, una linea di credito di euro 125.000,00 con scadenza a revoca ed utilizzabile promiscuamente nella forma tecnica di “apertura di credito in conto corrente per anticipi su fatture, crediti, effetti ed altri pagamenti a valere sul rapporto attualmente contrassegnato con il numero xxx garantita con cessione dei corrispondenti crediti”.
Ed invero, la stipulazione in forma scritta del successivo contratto di affidamento lasciava presumere la redazione per iscritto anche del rapporto contrattuale affidato.
Nel caso di specie parte attrice, azionata la ripetizione di indebito nei confronti della banca convenuta, non aveva prodotto la serie integrale degli estratti conto analitici relativi ai rapporti in questione ma soltanto gli estratti conto scalare.
Secondo il Tribunale campano “gli estratti conto a scalare non consentono di dare conto in modo puntuale, preciso ed analitico degli addebiti intesi illeciti e di quanto sia stato indebitamente percepito dall’Istituto di Credito. Il riassunto a scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, ovvero rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi e non consente di individuare le operazioni che hanno determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell’arco di tempo considerato, possibile unicamente avendo a disposizione gli estratti conto completi del rapporto. Ciò comporta che il risultato degli interessi debitori applicati non sia matematicamente corretto fondandosi sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione, nonché l’interesse in concreto applicato; pertanto gli estratti conto a scalare consentono esclusivamente una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente che ai fini che qui interessano, non conduce ad un risultato contabile sufficientemente certo e preciso (cfr. CdA Venezia sent. n. 575/2018 del 9.03.2018).”
Pertanto, si è ritenuto “che i soli conti scalari non consentano di ricostruire esattamente tutti i movimenti considerati e dunque di individuare le operazioni che hanno dato luogo alle annotazioni di interessi e spese, pretesamente indebite”.
La domanda di parte attrice, quindi, è stata rigettata con condanna della medesima alle spese di lite in favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE DI INDEBITO: L’ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO È RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE ANCHE IN GRADO DI APPELLO
IL RELATIVO ACCERTAMENTO FA DECORRERE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE A FAR DATA DALLA CHIUSURA DEL RAPPORTO
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Valitutti – Rel. Campese | 17.07.2023 | n.20455
RESITUZIONE DI INDEBITO: L’INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA SI ESTENDE ANCHE ALLA RICHIESTA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO AD ESSA PRESUPPOSTA
CIÒ IN QUANTO LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO È STRUMENTALE ALL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI CONDANNA
Sentenza | Tribunale di Benevento, Giudice Onorario di Pace, Avv. Rosario Molino | 01.06.2023 | n.1242
RIPETIZIONE INDEBITO: L’AZIONE PUO’ ESSERE ESERCITATA SOLO DOPO L’ESTINZIONE DEL CONTO CORRENTE
IN COSTANZA DI RAPPORTO NON SI CONFIGURANO PAGAMENTI RIPETIBILI
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. D’Errico – Rel. Spinelli | 06.05.2021 | n.158
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