Il mutuo può essere qualificato come di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore. L’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è sufficiente ai fini della qualificazione del contratto come mutuo di scopo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Amatore, con l’ordinanza n. 15695 del 5 giugno 2024.
Il Tribunale di Lecce accoglieva solo in parte l’opposizione ex art. 98 L. fall. proposta dalla banca per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento, con collocazione ipotecaria, del credito cedutole da altro istituto bancario di complessivi euro 3.996.584,86, preteso in forza del contratto di mutuo stipulato il 21.9.2007 fra la banca cedente e la società poi fallita; credito che non era stato ammesso ritenendo che il mutuo, qualificato come “di scopo”, fosse nullo per distrazione dell’impiego delle somme erogate.
Il Tribunale, condivisa la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, ne ribadiva la nullità per deviazione dalla sua causa concreta, rilevando che le somme erogate, che avrebbero dovuto essere impiegate dalla società poi fallita per l’acquisto (avvenuto alcuni giorni prima della stipula del mutuo) di un’azienda – il cui prezzo era stato invece saldato con altre modalità – erano in realtà servite quasi interamente per ripianare lo scoperto del c/c accesso dalla suddetta società presso la banca mutuante. Veniva pertanto ammesso al passivo al chirografo, e a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell’opponente corrispondente al residuo capitale mutuato e non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo.
Il decreto veniva impugnato dalla banca cessionaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo per il quale la pattuizione inserita nel contratto di mutuo non era sufficiente a qualificare tale contratto come mutuo di scopo, essendo a tal fine necessario che la clausola di destinazione a una specifica modalità di utilizzazione delle somme erogate coinvolgesse, oltre all’interesse del finanziato, anche quello – diretto o indiretto – del finanziatore.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, affermando che “il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all’art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso”.
Detto altrimenti, “il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, mentre l’indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha ritenuto di poter qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio senza preoccuparsi minimamente di accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento dell’indicata destinazione della somma erogata.”
Ne è conseguita la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio della causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO DI SCOPO: IL FINE HA RILIEVO SOTTO IL PROFILO FUNZIONALE DELLA ESECUZIONE DEL RAPPORTO E NON SOTTO QUELLO DELLA VALIDITÀ DELL’ATTO
IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MEDESIMO NON DETERMINA NULLITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Benedetta Magliulo | 28.07.2023 | n.3491
MUTUO FONDIARIO: NON È UN FINANZIAMENTO DI SCOPO
È ESCLUSO IL COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON LA CONTESTUALE COMPRAVENDITA DELL’IMMOBILE IPOTECATO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. Elefante | 30.12.2022 | n.5579
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-non-e-un-finanziamento-di-scopo
MUTUO FONDIARIO: NON È QUALIFICABILE COME “MUTUO DI SCOPO”
IRRILEVANTE LA DESTINAZIONE DELLE SOMME IN MANCANZA DI UN PROGRAMMA CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civile, Pres. Vivaldi – Rel. Fiecconi | 14.04.2021 | n.9838
MUTUO FONDIARIO: NON È UN MUTUO DI SCOPO, PERCHÉ MANCA LA DESTINAZIONE DELLA SOMMA A DETERMINATE FINALITÀ
È IRRILEVANTE CHE SIA ATTUATA PRIMA O DOPO L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, II sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. De Marzo | 29.09.2020 | n.20552
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