Il procedimento di opposizione allo stato passivo non è un procedimento camerale regolato dall’art. 737 cod. proc. civ., bensì un procedimento contenzioso a cognizione piena avente natura impugnatoria e regolato da un rito speciale (art. 99 legge fall.). Pertanto, nella liquidazione delle spese processuali si devono applicare i parametri relativi ai “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, anziché quelli previsti per i procedimenti camerali ex art. 737 cod. proc. civ..
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Ferro- Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 10047 del 15 aprile 2024.
Con decreto, depositato il 2.11.2016, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento in liquidazione non aveva ammesso al passivo l’importo del credito, avente natura tributaria, di Euro 1.010,43, nonché il credito, di natura previdenziale, dell’importo complessivo di Euro 543.263,74.
Il giudice di primo grado giustificava l’esclusione del credito tributario, in considerazione della prescrizione della cd. azione esattiva (per la intercorsa maturazione dei termini di prescrizione della c.d. actio iudicati in epoca successiva alla notificazione delle cartelle esattoriali).
Quanto al credito previdenziale, il Tribunale ne motivava l’esclusione per il mancato deposito della relativa documentazione di supporto (non essendo stata provata la pregressa notificazione delle cartelle al contribuente, in ipotesi funzionale al consolidamento della pretesa) e per la inidoneità del solo estratto di ruolo a fondare l’ammissione al passivo in presenza di contestazioni del curatore.
Avverso il decreto parte soccombente proponeva ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.
Con il terzo di essi, la società ricorrente deduceva la violazione del combinato disposto dell’art. 13 comma 6° L. n. 247/2012 e dell’art. 14 D.M. n. 55/2014, poiché il Tribunale, nel liquidare le spese di lite a favore della procedura nell’importo di euro 9.000,00, oltre accessori di legge, aveva violato i c.d. parametri forensi.
Infatti, considerato il valore della causa in euro 547.737,12, il Tribunale avrebbe dovuto riferirsi ai giudizi in camera di consiglio di cui all’art. 737 cod. proc. civ., per i quali i citati parametri prevedevano per il suddetto scaglione la liquidazione di un importo massimo di euro 4.320,00, più un eventuale incremento del 30%, e quindi Euro 5.616,00.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, ricordando che “il procedimento di opposizione allo stato passivo non è affatto un procedimento di volontaria giurisdizione, tanto è vero che le norme che lo disciplinano non richiamano in alcun modo il procedimento camerale di cui all’art. 737 e s. cod. proc. civ. Si tratta, infatti, di un procedimento contenzioso a cognizione piena, avente natura impugnatoria (sia pur non assimilabile all’appello) che è regolato da un rito speciale (art. 99 legge fall.)..
Ne è conseguita l’infondatezza delle censure con cui la ricorrente contestava l’erronea applicazione dei “parametri forensi”, dato che si dovevano applicare non i parametri relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ma quelli relativi ai “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, che prevedevano, con riferimento allo scaglione di cui era causa, importi pienamente compatibili con la somma di Euro 9.000,00 liquidata dal Tribunale.
Rigettato il ricorso, parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: HA NATURA IMPUGNATORIA ED È RETTA DAL PRINCIPIO DI IMMUTABILITÀ DOMANDA
NON SI CONFIGURA QUALE APPELLO E NON PRODUCE EFFETTO DEVOLUTIVO PIENO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Di Virgilio | 10.06.2015 | n.1204
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: AMMISSIBILE LA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI
SI TRATTA DI UN GIUDIZIO DIVERSO DA QUELLO ORDINARIO DI COGNIZIONE, AUTONOMAMENTE DISCIPLINATO DALLA L. FALL., ARTT. 98 E 99
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Caiazzo | 25.02.2020 | n.4952
OPPOSIZIONE A STATO PASSIVO: NON SI APPLICA LA NORMA SUL “RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO”
IL PROCEDIMENTO NON È UN GIUDIZIO DI APPELLO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Crolla | 18.12.2023 | n. 35254
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