In tema di idoneità del mutuo, rogato da notaio, a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., ai fini del perfezionamento del contratto, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Se l’iniziale momento dell’erogazione si realizza, infatti, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Arezzo, Giudice Elisabetta Rodinò di Miglione, con l’ordinanza del 06.06.2024, con cui è stata rigettata l’istanza ex art. 486 cpc proposta dal debitore esecutato, il quale chiedeva di dichiararsi l’estinzione della procedura esecutiva per inidoneità del mutuo azionato dal procedente a costituire titolo esecutivo, richiamando sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12007 del 3.5.2024.
Il Giudice aretino ha argomentato affermando che, nel caso di specie, interpretando la concreta ed effettiva volontà delle parti trasfusa nel regolamento contrattuale, non poteva escludersi la natura di titolo esecutivo del mutuo azionato, giacché il trasferimento della somma mutuata su conto corrente della parte mutuataria comporta per la banca la perdita della disponibilità giuridica della somma mutuata e l’acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario, mentre un eventuale vincolo “successivamente” apposto alle somme, contrattualmente pattuito in funzione della produzione della garanzia, implica una precisa disposizione della somma da parte del mutuatario già divenutone titolare, che non vale ad inficiare, dunque, la natura di titolo esecutivo.
Dunque, se l’iniziale momento dell’erogazione si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, invece che limiti ad una successiva effettiva erogazione.
Analizzando il contratto di specie, il Giudice ha potuto appurare come, nonostante la costituzione del deposito cauzionale, l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario non risultava dalle parti in alcun modo condizionata allo svincolo e, a conferma di ciò, il piano di ammortamento indicava già espressamente la data di scadenza delle singole rate; né le parti avevano previsto che per l’insorgenza dell’obbligo del mutuatario fosse necessario attestare lo svincolo con atto notarile o scrittura autenticata.
In altri termini, una simile fattispecie non va confusa con l’ipotesi del mutuo “condizionato”, che ricorre quando lo stesso non documenta l’esistenza attuale di obbligazioni di somme di denaro, ma riguarda debiti pecuniari meramente eventuali e futuri, configurando una mera promessa ad erogare il mutuo (vale a dire un preliminare di mutuo), difettando così dei requisiti previsti dall’art. 474, secondo comma n. 3 c.p.c.
Il Giudice, dunque, ha preferito aderire al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632 del 27 ottobre 2017, piuttosto che al recente orientamento di legittimità, espresso nella sentenza n. 12007/24, nella quale si è, viceversa, affermato che: “l’accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l’intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l’importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest’ultima, solo da tale momento, l’obbligazione di restituzione di detto importo”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO CONFORME
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
IN SENSO CONTRARIO
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
MUTUO FONDIARIO: IL CONTRATTO CONDIZIONATO È INIDONEO AD ASSUMERE L’EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
LA PECULIARITÀ È QUELLA DI PERFEZIONARSI CON LA DATIO REI E NON PER EFFETTO DEL MERO CONSENSO ESPRESSO DALLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano | 05.04.2019 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno