Il disconoscimento dell’autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l’originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l’articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento.
In particolare, l’originale deve essere prodotto entro il termine dell’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., altrimenti la sua produzione sarebbe tardiva se compiuta in seguito.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Graziosi con l’ ordinanza n. 8304 del 27 marzo 2024.
Nel caso di specie, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il fideiussore disconosceva la propria sottoscrizione ed il creditore produceva in sede di consulenza grafologica l’originale, che veniva riconosciuta come autentica; per cui il Tribunale rigettava l’opposizione.
Il garante proponeva appello nei confronti della sentenza di primo grado ed il giudice d’appello rigettava il gravame, disattendendo il motivo d’appello relativo all’ eccezione di inammissibilità della verificazione per non avere il fideiussore nell’opposizione al decreto ingiuntivo contestato la conformità della copia prodotta dalla banca all’originale.
La Corte di Appello affermava che prima della emissione del decreto ingiuntivo, la banca aveva inviato al legale del fideiussore una copia della fideiussione che sarebbe stata da lui rilasciata e che, a fronte del disconoscimento della fideiussione, nella comparsa di costituzione aveva chiesto “tempestivamente” la verificazione “riservandosi espressamente” di produrre l’originale ed eventuali documenti idonei come scritture di comparazione “al momento in cui i medesimi dovranno essere consegnati al nominando CTU“; all’udienza successiva alla consumazione dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., poi, l’opposta banca “ebbe ad esibire in udienza l’originale“.
Il fideiussore proponeva allora ricorso per Cassazione, affermando nel primo motivo che l’originale avrebbe dovuto essere prodotto entro il termine dell’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., e che tardiva era stata la sua produzione in quanto compiuta in seguito.
La Suprema Corte riteneva tale deduzione fondata, affermando che, nel caso di specie, visto che l’originale non era mai stato prodotto, venendo solo tardivamente esibito e poi consegnato al CTU e siccome il termine dell’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c. era stato violato, la verificazione non avrebbe dovuto essere espletata in quanto compiuta su un documento mai acquisito e soltanto tardivamente esibito.
Per tali ragioni gli Ermellini accoglievano il ricorso, rinviando la sentenza alla Corte di Appello in diversa composizione.
NOTA AL COMMENTO
L’orientamento espresso dalla Suprema Corte si pone in netto contrasto con quanto espresso in precedenti pronunce.
Infatti, con la sentenza n. 1366 del 26 gennaio 2016, aveva ritenuto ammissibile la produzione per la prima volta in appello degli originali di copie già depositate in primo grado, ritenendo che la parte non incorresse in alcuna preclusione, trattandosi di “regolarizzazione formale di una produzione pregressa” (Massima: “non può considerarsi nuova la produzione in originale di un documento già presente in atti, in fotocopia, trattandosi della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta, in funzione di uno specifico mezzo istruttorio”).
Con l’ordinanza n. 35167 del 18 novembre 2021 aveva affermato che “nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell’originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell’originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell’indagine devoluta all’ausiliario e, con ciò, rispondere ad un’esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COSTITUISCE MERA REGOLARIZZAZIONE FORMALE DI UNA PRODUZIONE PREGRESSA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Di Palma – Rel. Bernabai | 26.01.2016 | n.1366
DEPOSITO ORIGINALI POST TERMINI EX ART. 183 CPC: NON COSTITUISCE UNA NUOVA PRODUZIONE
IL DEPOSITO PUÒ AVVENIRE ANCHE DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI EX ART. 183, COMMA 6, N. 2, CPC
Ordinanza | Cass. civ., Pres. Lombardo – Rel. Oliva | 18.11.2021 | n.35167
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