In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento di competenza è dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, questo giudice è quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullità e/o revoca del decreto ingiuntivo, che ha già reso quale giudice territorialmente non competente.
La situazione non muta se a dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice è la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non è una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l’accertamento del credito dedotto nella fase monitoria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Virgilio – Rel. Besso Marcheis, con l’ordinanza n. 5545 dell’1 marzo 2024.
Il caso originava dall’opposizione formulata da una società avverso il decreto del Tribunale di Bergamo che le aveva ingiunto il pagamento di Euro 156.895,08 in favore della società opposta, lamentando anzitutto l’incompetenza territoriale di codesto Tribunale in favore di quello di Milano in forza di una clausola contrattuale.
L’adito Tribunale di Bergamo – con ordinanza – riteneva nulla la suddetta clausola derogatoria, rigettando quindi la relativa eccezione di incompetenza e disponendo la prosecuzione del processo di opposizione.
La ricorrente proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza.
La Corte di Cassazione reputava fondato il regolamento, ritenendo la validità della clausola di competenza esclusiva e disponendo, in accoglimento del ricorso, la riassunzione della causa davanti Tribunale di Milano nei termini di legge.
L’opponente riassumeva il procedimento davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso da un giudice incompetente, e comunque di revocarlo.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza, riteneva di essere vincolato dal dictum della Suprema Corte, che l’aveva spogliato di ogni facoltà decisoria espressamente dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, l’unico quindi competente a decidere in ordine alle questioni inerenti la sorte del decreto ingiuntivo, con la conseguenza – concludeva il Tribunale di Bergamo – di non potere emettere “alcuna altra pronuncia che quella ossequiosa della pronuncia della Suprema Corte“, ossia dichiarare la competenza del Tribunale di Milano.
Avverso tale sentenza, la società ricorreva per nuovo regolamento di competenza, con il quale lamentava “l’illegittimità della sentenza impugnata per travisamento e falsa applicazione del giudicato di cui all’ordinanza della Suprema Corte di cassazione (…) nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 38, 112 e 645 c.p.c. in relazione alla corretta individuazione del giudice competente ex artt. 42 e segg. c.p.c.”.
Gli Ermellini, con l’ordinanza in esame, hanno rammentato la giurisprudenza di legittimità in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass., n. 1121/2022), rilevando che “quando all’esito del regolamento di competenza è dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, come è accaduto nel caso in esame, questo giudice è quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullità e/o di revoca del decreto ingiuntivo, che ha già reso quale giudice territorialmente non competente.”.
Tale situazione, ha continuato la Suprema Corte, “non muta se a dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice è la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza. Anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non è una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l’accertamento del credito dedotto nella fase monitoria (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n. 7955/2023).”.
Il Tribunale di Bergamo, dunque, preso atto della decisione della Suprema Corte, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo perché emesso da un giudice incompetente.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata ed è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo a pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo. Nulla per le spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: IL CREDITORE PUÒ PRECISARE LA PRETESA IN RELAZIONE A PETITUM E CAUSA PETENDI
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