In materia di recupero di crediti cartolarizzati, non si ritiene che l’omessa iscrizione all’elenco 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione paralizzi il diritto della società veicolo di procedere suo tramite al recupero del credito.
Se l’iscrizione all’elenco ex art. 106 TUB è richiesta per il master servicer, che è l’intermediario autorizzato al quale sono affidati in via generale i servizi di riscossione dei crediti e di gestione degli incassi e dei pagamenti, non si ritiene altresì necessaria per lo special servicer, che è il soggetto incaricato dal master di svolgere specifiche attività relative alla gestione, anche giudiziale, dei crediti ceduti e dei relativi incassi e pagamenti, il quale opera sotto la vigilanza e la responsabilità del master.
In ogni caso, la legge non prescrive espressamente alcuna ipotesi di nullità dell’accordo/ovvero della procura con la quale la società veicolo conferisca incarico di recupero del credito a soggetto non iscritto all’elenco ex art. 106 TUB.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Lucca, Giudice Antonia Libera Olivia, con ordinanza dell’8 luglio 2024, con la quale è stato approvato il piano di riparto, dichiarato esecutivo, con autorizzazione al delegato di eseguire i pagamenti e rigetto di ogni contestazione al medesimo formulate da parte dell’esecutato.
In particolare, quest’ultimo eccepiva l’inesistenza di un titolo esecutivo valido in capo alla società (resasi cessionaria di crediti bancari a seguito di un’operazione di cartolarizzazione), nonché difetto di legittimazione della medesima in quanto non iscritta all’elenco ex art. 106 TUB, contestando in sostanza la stessa esistenza del suo diritto ad agire esecutivamente.
Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto di aderire al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 7243 del 18.03.2024,) che ha affermato l’irrilevanza, ai fini del diritto di procedere all’esecuzione, dell’iscrizione agli elenchi dello special servicer, specificando comunque le ragioni per le quali non poteva aderire al contrario orientamento seguito da una certa giurisprudenza di merito.
Il Giudice, infatti, ha chiarito che in base alla normativa in materia (id est legge sulle cartolarizzazioni 130/99)
“L’iscrizione all’albo 106 TUB è prescritta per legge unicamente per le banche, gli intermediari finanziari ovvero gli altri soggetti che, sebbene non esercitino le specifiche attività bancarie e finanziarie ex art. 1 TUB, svolgano comunque l’attività di recupero del credito.”, specificando poi che “Con riferimento a queste ultime, in particolare, occorre in ogni caso distinguere tra il master servicer, che è l’intermediario autorizzato al quale sono affidati in via generale i servizi di riscossione dei crediti e di gestione degli incassi e dei pagamenti al quale si applica l’art. 2, commi 6 e 6-bis, e lo special servicer, che è il soggetto incaricato dal master di svolgere specifiche attività relative alla gestione, anche giudiziale, dei crediti ceduti e dei relativi incassi e pagamenti. Se l’iscrizione all’elenco ex art. 106 TUB è richiesta per il master, non si ritiene altresì necessaria per lo special, che opera sotto la vigilanza e la responsabilità del master (cfr. la normativa regolamentare emanata dalla Banca d’Italia, in particolare la Circolare n. 288 del 3/4/2015 recante “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”).”.
Quanto alle conseguenze della mancata iscrizione all’elenco 106 TUB, con riferimento ai soggetti che svolgano unicamente l’attività di recupero del credito (il master servicer), il Tribunale toscano ha rilevato che “la legge non prescrive espressamente alcuna ipotesi di nullità dell’accordo/ovvero della procura con la quale la società veicolo conferisca incarico di recupero del credito a soggetto non iscritto all’elenco ex art. 106 TUB; nè si ritiene che dalla omessa iscrizione di cui sopra discenda alcuna nullità per violazione di norma imperativa penale, nella fattispecie la violazione del divieto contenuto nella fattispecie incriminatrice ex art. 132 TUB (…) Ne consegue che non assume rilevanza penale e non integra la nullità prescritta dall’art. 1418 comma 1 c.c. per violazione di norma imperativa (penale) l’attività di mera riscossione del credito esercitata in assenza dell’iscrizione all’elenco 106 TUB. Né si ritiene configurabile alcuna ipotesi di nullità virtuale, richiedendo la stessa comunque la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto (o dell’atto negoziale unilaterale) (cfr. Cass., ordinanza n. 25222 del 14/12/2010); diversamente detto, l’iscrizione in esame è prescritta dalla legge con la diversa e specifica finalità di controllo della trasparenza del mercato, operando quindi su un piano diverso da quello della validità degli accordi di servicing.”.
Il Giudice, quindi, ha ritenuto che l’omessa iscrizione all’elenco 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione non paralizzasse il diritto della società veicolo di procedere suo tramite al recupero del credito.
In ogni caso, anche a voler diversamente argomentare e ritenere necessaria l’iscrizione all’elenco 106 TUB, il master servicer della società cessionaria era altro istituto bancario regolarmente iscritta all’elenco 106 tub, come risultava dall’avviso in Gazzetta allegato alla costituzione della cessionaria stessa.
Il motivo di opposizione al riparto, pertanto, non ha avuto seguito, in quanto destituito da qualsiasi fondamento.
Il piano di riparto è stato dunque approvato, con autorizzazione al delegato di eseguire i pagamenti. È stata infine dichiarata chiusa l’intera procedura esecutiva.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISCRIZIONE EX ART. 106 TUB: NON È OBBLIGATORIA PER IL SUB SERVICER CHE AGISCE IN EXECUTIVIS PER IL RECUPERO DI CREDITI CARTOLARIZZATI
LE NORME IN MATERIA NON HANNO VALORE CIVILISTICO MA SI LIMITANO ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE BANCARIO
Ordinanza | Tribunale di Benevento, Giudice Vincenzina Andricciola | 11.04.2024 |
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: IL MASTER SERVICER PUÒ ESTERNALIZZARE LA RISCOSSIONE A SOGGETTI NON VIGILATI EX ART. 106 TUB
PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: NON È RICHIESTA L’ISCRIZIONE DELLA SUB SERVICER ALL’ALBO EX ART. 106 TUB
LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081
In senso difforme:
ALBO EX ART. 106 TUB: LE SOCIETÀ NON ISCRITTE NON POSSONO PROCEDERE ALLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DI CREDITI CARTOLARIZZATI
LE NORME POSTE A FONDAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI SONO DA CONSIDERARSI IMPERATIVE
Ordinanza | Tribunale di Viterbo, Giudice Federico Bonato | 03.04.2024 |
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: L’INTIMAZIONE DEL PRECETTO NON PUÒ ESSERE DELEGATA A SOCIETÀ NON ISCRITTE ALL’ALBO EX ART 106 TUB
NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516
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