Il provvedimento che dispone misure di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. è sindacabile in sede di legittimità, per violazione di norma processuale, sotto i profili della sussistenza dei presupposti normativi richiesti per esercitare il potere e della verifica del suo corretto esercizio in punto di quantificazione, non già nel merito di questa valutazione, bensì della congruità della motivazione addotta, da rendere con riferimento concreto ai parametri previsti dalla disposizione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Iannello, con la sentenza n. 7927 del 23 marzo 2024.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc un supercondominio conveniva in giudizio il Comune e due società, per ottenere il risarcimento in forma specifica dei danni subiti per la mancata esecuzione a regola d’arte dei lavori di ripristino di un collettore fognario, con conseguente cedimento del muro di sostegno alla passerella d’accesso di una delle palazzine.
Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannava il Comune al pagamento dell’importo di euro 71.562,99 oltre interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo e, inoltre, al rifacimento del tratto di fognatura pubblica che aveva cagionato i danni, come da relazione tecnica, da effettuarsi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione della decisione e con l’ulteriore condanna ad una penale di € 800,00 per ogni giorno di ritardo.
La Corte d’appello confermava la decisione del giudice di primo grado e, relativamente alla condanna al pagamento della penale, escludeva che la sentenza appellata avesse violato il disposto di cui all’art. 614 bis secondo comma cpc, avendo il giudice esercitato il suo potere discrezionale in base a tale norma, che prevede che “il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma, tenendo conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile”.
Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per Cassazione basato su tre motivi tra cui (terzo motivo) violazione e falsa applicazione dell’art. 614 bis cpc per l’eccessiva quantificazione della somma dovuta per ogni giorno di ritardo. Il Supercondominio depositava controricorso.
La Corte rigettava il ricorso ritenendo inammissibili e infondati i motivi e in particolare, quanto al terzo, affermando il principio secondo cui, relativamente alla misura coercitiva di cui all’art. 614 bis cpc (cd. astreinte) il sindacato della Cassazione può svolgersi sia sulla verifica dei presupposti, sia del corretto esercizio in punto di quantificazione.
Il sindacato della Corte può riguardare però non già il merito della valutazione del giudice che ha deciso sulla liquidazione dell’astreinte, bensì la congruità della motivazione che sia stata data, in quanto conforme ai parametri di riferimento.
Veniva pertanto, rigettato il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ASTREINTE EX ART. 614 BIS CPC: IL PROVVEDIMENTO CON CUI VIENE IMPOSTA COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO
In adesione alla tesi della “autoliquidazione”, il creditore può intraprendere un procedimento di espropriazione forzata
Sentenza | Tribunale di Piacenza, Giudice Stefano Aldo Tiberti | 02.01.2020 |
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