In materia di mutuo con deposito cauzionale, redatto nella forma dell’atto pubblico, la circostanza che la somma sia stata oggetto di deposito irregolare in favore della mutuante, oltre a rappresentare un posterius logico – giuridico rispetto all’erogazione, implicando la fuoriuscita della somma dalla sfera della banca, è un dato confermativo del perfezionamento del contratto e della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario. La previsione del deposito, contestualmente all’erogazione e quietanza della somma, conferma che il mutuatario ne ha comunque ricevuto la giuridica disponibilità atteso che la costituzione in deposito costituisce un passaggio diverso ed ulteriore che presuppone l’avvenuta traditio e quindi il perfezionamento del contratto.
Pertanto, ove l’erogazione delle somme sia avvenuta contestualmente all’atto di mutuo ed abbia la forma di atto pubblico, può pervenirsi ad una declaratoria di idoneità del titolo a valere quale titolo esecutivo stragiudiziale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Siena, Giudice Giulia Capannoli con l’ordinanza del 10.07.2024, emessa all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale il mutuatario aveva eccepito l’inidoneità del contratto di mutuo ad essere considerato valido titolo esecutivo, richiamando la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 12007/2024.
Infatti, nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che il deposito delle somme erogate era avvenuto contestualmente all’atto di mutuo e nella forma di atto pubblico, per cui poteva pervenirsi ad una declaratoria di idoneità del titolo a valere quale titolo esecutivo stragiudiziale.
Il Giudice, pur consapevole della recente pronuncia della Suprema Corte 12007/2024, ha ritenuto di non poterla condividere nella parte in cui ha qualificato il contratto come un deposito irregolare che, “di conseguenza, fa acquistare al depositario la proprietà della somma di denaro depositata (art. 1834 c.c.)“, ritenendo invece che la fattispecie integri un’ipotesi di deposito irregolare cauzionale in cui il denaro entra nella disponibilità giuridica del mutuatario restando solo “vincolata” in attesa che proprio il mutuatario ottemperi agli adempimenti previsti in contratto.
Per tali motivi il Tribunale ha rigettato l’opposizione e l’istanza di sospensione, fissando il termine per l’inizio del giudizio di merito, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In senso conforme:
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
In senso difforme
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
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