Non si ravvisa nessuna “norma di legge che faccia divieto alle società cessionarie di crediti acquisiti in blocco, ex legge n. 130/99, di occuparsi in proprio delle attività di recupero dei crediti acquisiti. E del resto, una norma congegnata in tali termini si rivelerebbe in contrasto con l’art. 24 Cost., che garantisce a tutti il diritto di agire per la tutela dei propri diritti”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Francesca Familiari con la ordinanza del 17.07.2024.
Nel caso di specie il debitore aveva proposto reclamo avverso l’ordinanza di rigetto della sospensione della procedura esecutiva in quanto il giudice dell’esecuzione aveva omesso di pronunciarsi sull’invocato difetto di legittimazione della Società Veicolo che si era resa cessionaria di un pacchetto di crediti della banca a seguito di cartolarizzazione, la quale aveva agito in proprio per il recupero dei crediti vantati e non per il tramite di un Servicer preposto appositamente alle attività di riscossione.
Il Giudice ha rigettato l’istanza di reclamo, affermando che nella normativa di riferimento, in particolare nell’art. 6 del regolamento della Banca d’Italia del 12.12.2023, non può essere ravvisato un divieto per la Società Veicolo di procedere in prima persona per il recupero dei propri crediti e che, seppur si volesse intravedere un obbligo di affidare la riscossione ad apposite società, esso sarebbe dettato da una norma regolamentare (dunque subordinata alla norma di legge) che prevede , nell’ipotesi di violazione non una mancanza di legittimazione ad agire in executivis , ma la non iscrizione della società nell’elenco.
La ratio della norma regolamentare è tesa a garantire, attraverso il conferimento dell’attività di servicing a società che abbiano l’attività di recupero dei crediti quale specifico oggetto sociale, la piena efficienza ed efficacia delle procedure di riscossione; tutto ciò nell’interesse non del debitore, ma dei sottoscrittori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei medesimi crediti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOLO L’ATTIVITÀ DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AL PUBBLICO È RISERVATA AD APPOSITI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI IN APPOSITO ELENCO DELLA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Grosseto, Giudice Valerio Medaglia | 02.05.2023 | n.396
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