Il Tribunale di Massa, con Ordinanza del 26 Luglio 2024, ha statuito a quali condizioni si possa configurare o meno l’impignorabilità dell’autoveicolo utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa.
Nell’ambito di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., promossa nei confronti dell’Agente della Riscossione, il Tribunale ha premesso che i beni strumentali all’attività lavorativa sono soggetti ad impignorabilità relativa, il cui accertamento ha ad oggetto le concrete condizioni di esercizio della stessa.
È onere del debitore provare la strumentalità ed indispensabilità del bene in questione, con particolare riferimento alla circostanza se l’impresa operi con attività prevalentemente personale (come nel caso dell’imprenditore individuale) oppure attraverso una struttura imprenditoriale più complessa, che si avvalga anche di manodopera di collaboratori (Trib. Torino 479/2022, Trib. Vercelli 429/2021).
Nel caso di specie, il debitore aveva genericamente allegato il fatto di essere amministratore di una società e di doversi spostare personalmente per lavoro fra i vari cantieri.
Epperò, l’opponente non aveva addotto alcuna prova a sostegno della sua tesi, se non una visura camerale, dalla quale era risultato, viceversa, che l’impresa avrebbe avuto alle proprie dipendenze sei addetti.
Ne è derivato il rigetto dell’opposizione.
Invero – ha notato il G.E. – nel caso in esame, l’autoveicolo pignorato non si inseriva in alcun modo nel ciclo produttivo della società amministrata dal debitore esecutato.
Pertanto, per un verso, il debitore avrebbe potuto ben servirsi di mezzi pubblici e, per altro verso, la società dallo stesso amministrata avrebbe potuto impiegare gli altri dipendenti per gli spostamenti di lavoro fra i vari cantieri.
Anche sotto un ultimo profilo l’opposizione è stata rigettata, in quanto l’ulteriore affermazione secondo la quale il veicolo sarebbe stato unico mezzo di trasporto della famiglia, oltre ad essere affetta da indeterminatezza, non era stata in alcun modo provata.
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