Provvedimento segnalato dall’ Avv. Fabrizio Illuminati, del foro di Ancona
Allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all’area di operatività dell’art. 1957 c.c.
Questo è il principio espresso dal Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani con la sentenza n. 1039 del 03.07.2024.
Il Tribunale di Ancona pronunciandosi nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dagli eredi di uno dei fideiussori, aveva revocato il decreto ingiuntivo dell’importo di €535.301,59 emesso per saldo debitore di conto corrente intestato alla debitrice principale, garantita con fideiussione rilasciata congiuntamente dai fideiussori sino alla concorrenza della somma di euro 525.000,00.
Tanto accadeva, nonostante gli eredi del garante defunto avessero sottoscritto il documento “conferma impegno fideiussione”, secondo il Tribunale sussistevano plurimi motivi per escludere l’obbligazione dei medesimi.
Avverso detta sentenza proponeva appello il creditore BANCA chiedendo l’integrale riforma e, tra le altre cose, il rigetto dell’eccezione di liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c. ex adverso sollevata.
Si costituivano in giudizio gli eredi del de cuius, contestando l’avverso gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e riproponendo anche motivi non esaminati dalla sentenza impugnata.
La sentenza della Corte d’Appello ha affrontato, fra le altre, l’eccezione di liberazione dei garanti per non aver il creditore proposto le proprie istanze nel termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.
Come noto, l’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.
Nella specie, ha osservato la Corte d’Appello di Ancona, analizzata la clausola n. 5 dell’atto di garanzia in esame, a tenore del quale la banca è titolata “a far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”, la Banca è dispensata a dover escutere il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, come previsto dall’art. 1957 c.c.
Ha reputato, infatti, il Collegio che l’interpretazione letterale e teleologica della stessa portano incontrovertibilmente ad affermare che l’obbligo di garanzia assunto dal dante causa degli appellati non sia stato correlato alla scadenza dell’obbligazione principale, bensì al suo integrale soddisfacimento. Così ricostruita la volontà delle parti, secondo la sentenza della Corte d’Appello, non può che farsi applicazione nel caso di specie del consolidato principio di diritto per cui: “Allorché la polizza fideiussoria è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento, l’azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione rispetto all’area di operatività dell’art. 1957 c.c.”.
La limitazione di responsabilità fissata dall’art. 1957 c.c. può dunque essere implicitamente derogata attraverso l’impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, impegno che può desumersi dall’interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale (Cass. civ. n. 31569/2019).
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando le parti appellate a rifondere a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: VALIDA LA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI EX ART. 1957 CC
TALE CLAUSOLA È DA SEMPRE CONSIDERATA UN VEICOLO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL CREDITO IN QUANTO CONSENTE UNA MAGGIORE TOLLERANZA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito | 17.10.2023 | n.9489
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