In materia di mutuo, il piano di ammortamento alla francese non determina di per se anatocismo in quanto il calcolo degli interessi inseriti in ciascuna rata, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall’interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l’interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, “staccato” dal capitale stesso, capitale che per sua natura è sempre produttivo di interessi dal momento del prestito a quello della sua restituzione ancorché si riduca ad ogni rata per la corrispondente quota periodica in essa inserita. In altri termini, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta l’onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto esso viene calcolato esclusivamente sul debito di volta in volta residuo.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. D’Ambrosio – Rel. Mariani con la sentenza n. 3841 del 30.09.2024.
Nel caso di specie, i mutuatari avevano citato in giudizio la Banca deducendo l’illegittimità del sistema di rimborso alla francese in quanto comportante una modalità di determinazione degli interessi non univoca.
A seguito del rigettato della domanda attorea, i mutuatari proponevano appello lamentando l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese” , deducendo l’errore del Giudice laddove, nel rilevare l’assenza di qualsiasi fenomeno anatocistico dal momento che gli interessi venivano quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, aveva ritenuto legittimo l’ammortamento con il metodo alla francese.
Il Collegio si è espresso sul punto allinenadosi alla tesi del Giudice di prime cure, affermando che, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce ed unicamente di essi, naturalmente con riferimento alla attuale sorta capitale ed alla durata residua del finanziamento. Tale importo per interessi maturati viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere una parte del capitale che quindi progressivamente si riduce limitatamente a tale quota. Ciò non comporta quindi capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Per tali ragioni la Corte di Appello ha rigettato il gravame, con condanna degli appellanti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON PROVOCA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO NEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI
IL DEBITO VIENE INTEGRALMENTE PAGATO CON LA RATA, LADDOVE LA RESIDUA QUOTA DI ESSA VA AD ESTINGUERE IL CAPITALE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Petrelli – Rel. Evangelista | 28.03.2024 | n.273
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno