Segnalato dal dott. Emilio Fanelli, dello Studio Legale Mascellaro – Fanelli
In materia di fideiussioni, l’oggetto dell’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale nel provvedimento Banca d’Italia n.55 del 2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell’art. 1938 c.c.. Pertanto, solo ove ricorra una fideiussione avente tali caratteristiche potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della Banca d’Italia del 2 maggio 2005 e porla a fondamento della tutela richiesta, unitamente alla prova dell’applicazione uniforme.
Perciò, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non appare sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle tenuto conto che non essendo applicabile il provvedimento di Banca d’Italia, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un’intesa vietata.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Trapani, Giudice Federica Emanuela Lipari, con la sentenza n. 258 del 17.04.2024, pronunciata ad esito del giudizio di opposizione – promosso da debitore e fideiussore – al decreto ingiuntivo emesso su istanza della società mandataria della banca con la quale gli ingiunti avevano sottoscritto un contratto di mutuo chirografario.
Gli opponenti avevano eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, lamentandone la nullità in quanto il modulo contrattuale utilizzato dalla banca era posto in violazione della disciplina antitrust, ricalcando lo schema ABI, vietato dal Provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005. In particolare, avevano dedotto la nullità della clausola che deroga alla norma di cui all’art. 1957 c.c.
Il Giudice ha ritenuto tale censura infondata, affermando che, trattandosi nel caso di specie di fideiussioni specifiche, non poteva applicarsi alle stesse la disciplina prevista dal provvedimento Bankit che riguarda, invece, le sole garanzie omnibus.
Per questi motivi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione, con condanna del debitore e del fideiussore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
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