Provvedimento segnalato dalla Dott.ssa Silvana Mascellaro, con nota di accompagnamento
In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
Ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Dario Albergo, con la sentenza n. 553 del 20 giugno 2024.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 26.10.2021, gli attori riassumevano innanzi al Tribunale di Caltanissetta il giudizio originariamente introdotto nei confronti della società convenuta innanzi al Tribunale di Marsala, il quale aveva declinato la propria competenza a favore del primo.
In quella sede gli attori in riassunzione rappresentavano di essere fideiussori di una società che aveva contratto mutuo chirografario per l’importo di euro centoventimila da rimborsare in 84 rate mensili. Affermavano gli attori che tale mutuo doveva qualificarsi come mutuo di scopo in quanto funzionale esclusivamente a finalità di ripianamento dell’affidamento esistente.
Lamentavano gli attori, in relazione al suddetto mutuo: la mancata indicazione del T.A.E.G./I.S.C., nonché la funzionalizzazione esclusiva ad estinguere le passività del predetto conto corrente, che lo avrebbe reso privo di causa in quanto, a seguito delle successive doglianze, essi affermavano che invero il conto corrente in discorso non avrebbe avuto passività da ripianare, o comunque le avrebbe avute inferiori. Lamentavano inoltre l’invalidità delle fideiussioni prestate come conseguenza dell’inesistenza del debito principale e in relazione al fatto che erano state concesse in conformità al modello ABI censurato dalla Banca d’Italia.
Domandavano pertanto la declaratoria di nullità del mutuo e delle garanzie fideiussorie prestate, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre in favore del difensore.
Il Tribunale di Marsala accoglieva l’eccezione di parte convenuta e dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Caltanissetta, assegnando 30 giorni per la riassunzione.
In sede di riassunzione, parte attrice insisteva per l’accoglimento delle domande per come formulate nell’atto di citazione originario.
Il Magistrato siciliano, investito del giudizio riassunto, in merito alle fideiussioni che sarebbero state redatte secondo lo schema ABI, censurato con provvedimento Banca d’Italia n.55/2005, ne ha rigettato l’eccezione per due precise motivazioni: per la mancata produzione del provvedimento della Banca d’Italia n.55, in quanto atto amministrativo che pertanto sfugge al principio iura novit curia (Corte d’Appello di Catania, sent.710 del 9.3.2022) e per la mancata produzione dello schema ABI che, non essendo assimilabile ad un fatto notorio, sottostà alle regole usuali di allegazione e prova (Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 24198 del 08/08/2023).
È stato poi precisato che il provvedimento della Banca d’Italia inerisce specificamente alle fideiussioni omnibus; pertanto, “quanto si trae dalla giurisprudenza formatasi sul punto, non può estendersi alle fideiussioni specifiche”.
Il Tribunale siciliano, richiamando consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023) ha evidenziato inoltre che l’ISC/TAEG non è un tasso, prezzo o condizione che determina una maggiore onerosità del prestito concesso, pertanto, non resta applicabile il disposto dell’art.117 Tub per l’eventuale mancata o difforme indicazione in forma scritta e resta esclusa l’invalidità del contratto di mutuo o anche della sola clausola relativa agli interessi.
Fa di più la sentenza, puntualizzando che perché possa configurarsi il carattere di illecito con possibile responsabilità contrattuale della banca per la sola violazione della disciplina sulla trasparenza, l’attore ha il preciso onere di “allegare e quantificare puntualmente” con prove “specifiche e rigorose” il danno subito.
La sentenza ha affrontato poi l’eccezione del mutuatario per la quale il mutuo de quo sarebbe stato un mutuo cd. di scopo perché il medesimo sarebbe stato concesso con la funzione di ripianare, estinguere una posizione debitoria inerente a un rapporto di conto corrente, in essere presso la medesima banca, ma con correntista diverso dal mutuatario.
Il Magistrato ha a tal uopo rilevato che tali assunti erano privi di prova documentale, né l’attore aveva provato il requisito oggettivo e soggettivo che dimostrasse tale “funzionalizzazione ad un comune intento pratico perseguito dalle parti.” (rif. Cass. Civ., Sez. 1 Ordinanza n. 5365 del 29.02.2024, Cass.Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 14561 del 25/05/2023 (Rv. 667927-01).
Passando poi all’eccezione di usurarietà dei tassi pattuiti, il Giudice ha specificato che la verifica dell’usurarietà contrattuale deve essere effettuata escludendo la commissione di estinzione anticipata, perché grandezza eterogenea (penale) che non può essere aggiunta, sommata, aggregata all’altra (tasso di interesse corrispettivo).
La sentenza in oggetto, infine, in piena adesione all’indirizzo nomofilattico della sent. SS.UU. di Cassazione n.19597/2020 ai fini della verifica dell’usurarietà, ha escluso che il tasso di interesse di mora potesse essere aggiunto al tasso di interesse corrispettivo, avendo il primo un proprio precipuo tasso soglia, precisamente individuato.
Per tutte le ragioni esposte, le domande attoree sono state rigettate con condanna alle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON SI APPLICA LA NULLITÀ EX ART. 117, CO. 6, TUB
Sentenza | Giudice Aldo Aratro | 17.01.2023 | n.613
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
AL PIÙ, IL MUTUATARIO PUÒ INVOCARE LA TUTELA RISARCITORIA-PRECONTRATTUALE PER NON AVER POTUTO CONTRARRE ALTRO PRESTITO A CONDIZIONI MIGLIORI
Sentenza | Tribunale Di Cremona, Giudice Daniele Moro | 06.07.2021 | N.348
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