Provvedimento segnalato dall’Avv. Urbano Fabio Cardarelli del foro di Napoli
In tema di frode informatica, è richiesto l’impiego di una media diligenza da parte della clientela sufficiente a scongiurare il pericolo ed impedire la truffa con la conseguenza che la mancanza della stessa rende immeritevole di accoglimento la domanda di risarcimento.
La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente.
Anche se il D. 1gs 11/2010 riconosce obblighi in capo all’istituto di credito per la responsabilità di operazioni non autorizzate e/o l’utilizzo non autorizzato di strumenti e servizi di pagamento, qualora la banca riesca a dimostrare il dolo o la negligenza dell’utente nella conservazione di password, nome utente ed OTP, non gli potrà essere riconosciuta alcuna responsabilità.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Salvatore Nasti, con la sentenza n. 2083 del 15 luglio 2024.
Nel caso di specie, un correntista vittima di una truffa informatica conveniva in giudizio l’istituto di credito presso cui aveva aperto il proprio conto corrente, per sentir accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità da inadempimento contrattuale della banca per violazione della diligenza professionale, per non aver predisposto un adeguato sistema di protezione dalle frodi informatiche.
L’attore si rivolgeva all’Arbitro Bancario Finanziario di Napoli al fine di ottenere stragiudizialmente il ristoro dell’importo sottratto dai truffatori che, con decisione del 02.02.2021, accoglieva parzialmente il ricorso accertando il diritto di risarcimento limitatamente ad euro 900,00 pari alla metà dell’importo per il quale non era riscontrabile l’uso dell’OTP, oltre interessi legali dalla data del reclamo, ritenendo sussistente la colpa grave del correntista, il quale aveva provveduto a fornire personalmente ai truffatori telematici i codici OTP per autorizzare le operazioni.
Il Tribunale campano, chiamato successivamente a dirimere la vicenda, ha richiamato l’ordinanza n. 18045 del 05.07.2019, con la quale la Suprema Corte di Cassazione Civile aveva statuito che: “la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente“.
Nel caso di specie, il Giudice ha evidenziato che la colpa risultava addirittura aggravata dalla reiterazione del contegno correntista che aveva ripetutamente rivelato i codici di accesso di ciascuna operazione, di volta in volta comunicati tramite il sistema di sicurezza della banca resistente, senza avvedersi della disposizione di pagamento che tramite l’inserimento di essi andava ad autorizzare e delle quali nei messaggi erano contenuti la tipologia, l’importo ed il beneficiario.
Del resto, ha proseguito il Giudice, il sistema di sicurezza della banca risultava efficace ed in linea con il sistema bancario nazionale ed europeo, soprattutto alla luce della normativa europea PSD2 che aveva introdotto, per far fronte al crescente utilizzo di internet banking ed e-commerce, il sistema della Strong Customer Authentication (SCA) o Autenticazione Fortel richiamata anche dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia. Proprio in virtù di tale normativa, il sistema di sicurezza predisposto dall’istituto di credito non si prestava ad alcuna censura in quanto strutturato su di un sistema cosiddetto a tre livelli (nome utente, password ed OTP) come previsto dalla normativa e circolare succitate.
Il Tribunale ha, infine, rilevato che l’orientamento consolidato in giurisprudenza è di ritenere l’impiego di una media diligenza da parte della clientela sufficiente a scongiurare il pericolo ed impedire la truffa con la conseguenza che la mancanza della stessa rendeva immeritevole di accoglimento la domanda di risarcimento.
Per le ragioni sopra esposte, alla luce del principio di diritto già menzionato, la domanda attorea è stata rigettata, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
RILEVANTE L’IMPRUDENTE E NEGLIGENTE COMPORTAMENTO DEI DANNEGGIATI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Vannucci | 13.03.2023 | n.7214
HOME BANKING – TRUFFA: IL CLIENTE NEGLIGENTE NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA BANCA
IL SOLO DISCONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI FRAUDOLENTE NON GIUSTIFICA LE RICHIESTE RESTITUTORIE
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 26.04.2022 |
LA POSSIBILITÀ DELLA SOTTRAZIONE DEI CODICI DEL CORRENTISTA, ATTRAVERSO TECNICHE FRAUDOLENTE, RIENTRA NELL’AREA DEL RISCHIO DI IMPRESA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. De Marzo | 03.02.2017 | n.2950
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