In materia di rimborso dei costi di finanziamento, gestione ed assicurativi a seguito della estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, sono da considerarsi irretroattive le statuizioni della Corte di Giustizia, dell’11.09.2019 contenute nella cd. decisione Lexitor.
Potrebbero al più, applicarsi ai contratti sorti successivamente a tale data, e non certo, a quelli già conclusi ed estinti precedentemente.
Questo è il principio espresso dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, Giudice Franca Lettieri con la sentenza n. 841 del 15 aprile 2023.
Nel caso di specie, l’attrice ha convenuto, presso il Giudice di Pace di Torre Annunziata, la società finanziaria con la quale aveva stipulato un contratto di finanziamento a mezzo cessione del quinto della retribuzione/pensione, per ottenere il rimborso dei costi di finanziamento, gestione ed assicurativi, quantificati in complessivi € 2.683,19, a suo dire dovutile a seguito della estinzione anticipata del finanziamento ottenuto.
La società convenuta si è costituita deducendo l’avvenuto pagamento di quanto riconosciuto per legge a seguito dell’estinzione anticipata, e la non debenza delle somme richieste, non potendosi applicare al caso de quo, le statuizioni della sentenza cd. Lexitor e deducendo il difetto di legittimazione passiva per i costi assicurativi.
Il Giudice, allineandosi alla difesa della società finanziaria, ha affermato che al caso di specie non è possibile applicare le statuizioni della Corte di Giustizia pronunciate nel caso Lexitor, in quanto valevoli solo per i contatti conclusi successivamente a tale pronuncia del 11.09.2019.
Il Giudice ha poi affermato che nel caso che occupa non è possibile applicare nemmeno la normativa in materia di credito immobiliare al consumatore, prevista negli art. 120 quinquies eseguenti del Testo Unico Bancario, riguardante la possibilità del rimborso anticipato del credito riconosciuto al consumatore ex art 120 quaterdecies, in quanto tale facoltà è riconosciuta per i soli contratti di finanziamento previsti dall’art. 120 quinquies TUB, ad esclusione di quelli elencati nell’art. 120 sexies TUB.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di parte attrice, con compensazione delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEXITOR: CONFERMATA L’INAPPLICABILITÀ AI FINANZIAMENTI ANTE-2010
L’ART. 125 SEXIES TUB NON PUÒ ESSERE APPLICATO RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Giudice di Pace di Napoli, avv. Costantino Martinelli | 06.07.2023 | n.31304
CESSIONE DEL QUINTO: LEXITOR SEMPRE IRRILEVANTE PER I RAPPORTI ANTECEDENTI AL 2010
VALE IL CRITERIO DELL’EQUA RIDUZIONE DEL COSTO DEL CREDITO PREVISTO DAL VECCHIO ART. 125 TUB
Ordinanza | Tribunale di Savona, dott. Alberto Princiotta | 24.09.2021 |
NON VIENE IN RILIEVO L’ART. 125 SEXIES TUB NÉ LA SENTENZA “LEXITOR”
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Sonia Elisabetta Giannelli | 22.04.2021 | n.2665
“LEXITOR”: IRRILEVANTE PER I RAPPORTI DI MUTUO ANTE 2010
VA ESCLUSA L’APPLICAZIONE RETROATTIVA DELL’ART. 125 SEXIES TUB. VALIDA ED EFFICACE LA “CLAUSOLA DI NON RIPETIBILITÀ”.
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Ciofani | 26.01.2021 | n.128
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lexitor-irrilevante-per-i-rapporti-di-mutuo-ante-2010
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