Provvedimento segnalato dal Prof. Avv. Renato Clarizia, del foro di Roma
In tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari con la sentenza n. 2643 del 8 ottobre 2024.
Nel caso di specie, i mutuatari citavano la Banca chiedendo di dichiarare:
– la nullità per indeterminatezza della pattuizione degli interessi corrispettivi, poiché all’art. 2 del contratto veniva indicato il T.A.N. del 3,985% e le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso determinato nella misura di 2,20 punti in più dell’Euribor 3 mesi, mentre nel documento di sintesi veniva indicato che le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso nella misura di punti 2 punti in più;
– l’anatocismo occulto insito nel piano di ammortamento alla francese;
– l’errata indicazione dell’I.S.C., poiché è indicato al 4,13% anziché al 4,19%; – l’usurarietà dei tassi;
– la nullità del parametro Euribor richiamato, così come accertata dal provvedimento dell’Antitrust europea e, quindi, della clausola contrattuale di riferimento.
A seguito del rigetto delle domande attoree, i mutuatari proponevano appello sulla base di cinque motivi.
Con il secondo motivo di appello, gli appellanti si dolevano della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto infondata la domanda concernente l’applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito, quale effetto dell’illegittima capitalizzazione degli interessi insita nel piano d’ammortamento alla francese che caratterizza il contratto di finanziamento de quo.
Secondo l’appellante, il Giudice aveva errato nel ritenere che il piano di ammortamento del contratto di mutuo non comporti l’applicazione dell’anatocismo in quanto gli interessi, secondo il giudice di prime cure, vengono calcolati solo sul capitale residuo. A giudizio dell’appellante, infatti, andava dichiarata la nullità parziale del contratto di mutuo, in quanto non era stata prevista per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi.
Il Collegio riteneva infondato tale motivo affermando che qualora il contratto di mutuo sia stato stipulato con un piano di rientro alla “francese” la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, in quanto “il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi, né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale risulta ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell’equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che deve essere esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo globale (TAEG)”.
Inoltre, la Corte osservava che, nella fattispecie in esame, TAN e TAEG erano esplicitati nel contratto di finanziamento.
Per tali motivi, ha respinto il gravame proposto dai mutuatari, con condanna degli stessi alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA DI PER SÉ ANATOCISMO
IL CALCOLO DEGLI INTERESSI INSERITI IN CIASCUNA RATA È SEMPRE E COMUNQUE EFFETTUATO SUL CAPITALE CHE RIMANE DA RESTITUIRE AL FINANZIATORE
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. D’Ambrosio – Rel. Mariani | 30.09.2024 |
MUTUO: NON È AFFETTO DA NULLITÀ IN CASO DI OMESSA INDICAZIONE DELLA MODALITÀ DI AMMORTAMENTO «ALLA francese» e del regime di capitalizzazione degli interessi
NON SI VERIFICA UNA INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. Lamorgese | 29.05.2024 | n.15130
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON PROVOCA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO NEL CONTEGGIO DEGLI INTERESSI
IL DEBITO VIENE INTEGRALMENTE PAGATO CON LA RATA, LADDOVE LA RESIDUA QUOTA DI ESSA VA AD ESTINGUERE IL CAPITALE
Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Petrelli – Rel. Evangelista | 28.03.2024 | n.273
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON È CONNOTATO DA ANATOCISMO INTRINSECO, NEMMENO NEL CONTESTO DELLA C.D. RATA COMPOSTA
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SOLO SUL CAPITALE RESIDUO SENZA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE DI QUELLI GIÀ CORRISPOSTI
Sentenza | Tribunale di Monza, Giudice Caterina Rizzotto | 02.05.2023 | n.1050
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON SI CONFIGURANO ANATOCISMO E USURA
OGNI RATA DETERMINA UNICAMENTE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi | 18.11.2022 | n.1750
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE SODDISFA IL REQUISITO DELLA DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ
LE DIFFERENZE CON IL PIANO DI AMMORTAMENTO C.D. “ALL’ITALIANA”
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Simona Di Paolo | 09.01.2023 | n.1
PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO
INTERESSI SEMPRE CALCOLATI SOLO SU QUOTA CAPITALE
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Giudice Claudia Pingitore | 09.03.2022 |
MUTUO: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON REALIZZA ANATOCISMO
IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO SULLA QUOTA CAPITALE PER OGNI SINGOLA RATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Daniela Galazzi | 24.01.2022 | n.82
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