Provvedimento segnalato dall’avv. Luca Darbesio, del foro di Torino
In materia di cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ma anche da un accertamento complessivo delle risultanze di fatto compiuto dal giudice, nell’ambito della quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario”.
In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione, l’avviso pubblicato sulla G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l’attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Bruno Conca, con la sentenza n. 5087 del 10 ottobre 2024.
La vicenda trae origine dall’opposizione a precetto promossa dal debitore ne confronti della società cessionaria del credito precettato, con la quale deduceva la mancata prova della titolarità del credito da parte della cessionaria recato dai titoli esecutivi azionati unitamente al precetto opposto.
L’attrice lamentava, in particolare, che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non era idoneo ad individuare concretamente i crediti oggetto della cessione e, dunque, se fra quelli vi fosse anche quelli azionati con il precetto.
Il Giudice ha affermato che il motivo appariva manifestamente infondato in quanto l’avviso pubblicato sulla G.U. anche se ex se non può sufficiente a provare l’attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti.
Orbene, il Tribunale affermava che è proprio da questo quadro indiziario complessivo che emerge in modo evidente la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Nel caso di specie tale quadro era dato della ampiezza cronologica ed oggettiva della cessione, della pacifica inerenza temporale dei mutui in questione al complesso dei rapporti cartolarizzati, nonché, sotto il profilo passivo, all’espressamente riconosciuto subentro dell’opponente all’originaria mutuataria.
L’avviso pubblicato in Gazzetta contemplava infatti, quali rapporti ceduti, tutti i crediti, per capitale ed accessori, derivanti da contratti bancari sorti nel periodo di tempo molto ampio, nel quale i debitori non sono classificati come consumatori.
Per tali motivi, il Giudice ha rigettato l’opposizione, con condanna del debitore alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI CREDITI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone | 06.02.2024 | n.3405
IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |
SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722
ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886
IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490
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