Provvedimento segnalato dall’avv. Renato Clarizia, del foro di Roma
In materia di contratti di mutuo, l’indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d’Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell’effettiva onerosità dell’operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117 comma 6 TUB. D’altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che […] l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari con la sentenza n. 2643 del 8 ottobre 2024.
Nel caso di specie, i mutuatari citavano la Banca chiedendo di dichiarare:
– la nullità per indeterminatezza della pattuizione degli interessi corrispettivi, poiché all’art. 2 del contratto veniva indicato il T.A.N. del 3,985% e le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso determinato nella misura di 2,20 punti in più dell’Euribor 3 mesi, mentre nel documento di sintesi veniva indicato che le rate mensili successive alla prima venivano stabilite sulla base di un tasso nella misura di punti 2 punti in più;
– l’anatocismo occulto insito nel piano di ammortamento alla francese;
– l’errata indicazione dell’I.S.C., poiché è indicato al 4,13% anziché al 4,19%; – l’usurarietà dei tassi;
– la nullità del parametro Euribor richiamato, così come accertata dal provvedimento dell’Antitrust europea e, quindi, della clausola contrattuale di riferimento.
A seguito del rigetto delle domande attoree, i mutuatari proponevano appello innanzi alla Corte di Appello di Milano, sulla base di cinque motivi.
Con il terzo motivo, gli appellanti si dolevano della parte in cui la pronuncia di primo grado aveva respinto la domanda relativamente all’erronea indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo. In particolare, secondo l’appellante l’obbligo di indicare l’ISC sarebbe “indiscutibilmente applicabile ai contratti di mutuo” e, nella fattispecie, vi sarebbe stata difformità tra ISC reale e ISC dichiarato nel contratto. Secondo l’appellante, da ciò discenderebbe la nullità del contratto di mutuo per violazione dell’art. 117 TUB, in quanto sarebbe stato pubblicizzato un costo complessivo del credito inferiore rispetto a quello effettivamente praticato.
Il Collegio riteneva infondato tale motivo affermando che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, l’indicatore sintetico di costo (ISC) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, rendendolo edotto dell’effettiva onerosità dell’operazione.
Proprio per questa mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, la cui mancata o corretta indicazione comporterebbe la nullità del contratto di mutuo. Tale nullità è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Per tali motivi, la Corte di Appello respingeva il gravame proposto dai mutuatari, con condanna degli stessi alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISC/TAEG: LA MANCATA O INESATTA INDICAZIONE NON È SANZIONABILE EX ART. 117 TUB
NON DETERMINA DI PER SÉ UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO MA SOLO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEL SUO COSTO GLOBALE
Ordinanza | Cass. civ., Pres.Bisogni – Rel. Fidanzia | 14.02.2023 | n.4597
CONTRATTI BANCARI: LA MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE ISC/TAEG NON COMPORTA LA NULLITÀ
SI TRATTA SOLO DI UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Firenze, Giudice Silvia Orani | 01.03.2023 | n.612
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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