In materia di successioni, l’art. 586 comma 1 c.c. dispone che in mancanza di altri successibili (parenti legittimi in linea retta, collaterali entro il sesto grado, figli naturali, coniuge superstite), l’eredità, nel sistema vigente, sia devoluta allo Stato. Tale disposizione enuncia il concetto per cui lo Stato assume la veste di vero e proprio successore legittimo, e stabilisce, contro il principio generale dettato dall’art 459 cod civ, che l’acquisto dei beni (mobili, immobili e crediti) del defunto, da parte dello Stato, avvenga automaticamente, iure successionis – e quindi a titolo derivativo – senza bisogno di accettazione, con il conseguente effetto che esso decorre dal momento dell’apertura della successione.
La deviazione dal rigore dei principi è giustificata dal fondamento razionale di questo anomalo diritto di successione, secondo cui le eredità sono devolute da ultimo allo Sta-to, onde evitare che i beni restino in stato di abbandono o che siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto.
Secondo parte della dottrina la chiamata alla successione dello Stato, in mancanza di altri successibili, assolve alle funzioni di tutelare l’interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto, e di assicurare la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali che si annodavano alla sua persona.
Come esposto, la devoluzione allo Stato del patrimonio ereditario avviene quando non vi siano altri successibili, sia ex lege, sia testamentari.
Se il defunto non ha lasciato alcun successibile (e non è il caso che oggi ci occupa), lo Stato acquista immediatamente l’eredità, mentre nel caso in cui i successibili esistono (come nel caso di specie), l’acquisto può avvenire solo quando i primi chiamati abbiano perso il diritto di accettare l’eredità per indegnità, per rinunzia o per prescrizione. In entrambi i casi, naturalmente, l’acquisto risale al momento nel quale si è aperta la successione.
In giurisprudenza si è ritenuto equiparabile alla mancanza di eredi successibili il caso in cui vi sia stata rinunzia dei chiamati per delazione diretta oppure il diritto di accettare l’eredità sia prescritto.
L’acquisto da parte dello Stato, come esposto, opera automaticamente. La necessarietà dell’acquisto comporta l’esclusione della facoltà di rinuncia e la limitazione di responsabilità per i debiti ereditari, espressamente prevista dal 2° comma dell’art. 586 cc.
In altri termini, alla necessità dell’acquisto da parte dello Stato dell’eredità vacante corrisponde l’automaticità del beneficio della limitazione di responsabilità.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Livorno, Giudice Alberto Cecconi con la sentenza n. 1045 del 17 ottobre 2024.
Il creditore ipotecario agiva in giudizio in danno del Demanio, al fine di far accertare che la proprietà dell’immobile ipotecato era stata devoluta allo Stato per effetto della mancata accettazione dell’eredità da parte degli eredi.
Il Tribunale accoglieva la domanda, affermando che, nel caso di specie, considerato il documentato atto di rinuncia all’eredità da parte dei successibili ex lege e considerato, altresì, il decorso dei termini previsti dall’art. 480 c.c. per esercitare il diritto di accettare l’eredità da parte di eventuali ulteriori successibili e, per l’effetto, la cessazione della curatela dell’eredità giacente essendo pacificamente decorsi 10 anni dal decesso del de cuius, l’eredità di quest’ultimo era da ritenersi vacante e, pertanto, devoluta ipso iure, ai sensi dell’art. 586 c.c., allo Stato.
Ne derivava, dunque, il riconoscimento, in capo allo Stato (per esso Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio), della qualità di erede ultimo e necessario della eredità vacante del de cuius e la conseguente automatica devoluzione, a suo favore, ex art. 586 c.c., della quota di 1/2 dell’immobile de qua permettendo così al creditore ipotecario del de cuius di agire esecutivamente e realizzare la garanzia ipotecaria così da soddisfare il proprio credito pecuniario.
Sulla base di queste considerazioni, in accoglimento del ricorso e della domanda formulata dal creditore ipotecario, il Giudice dichiarava che la quota di 1/2 di proprietà dell’immobile ipotecato era devoluta ex art 586 c.c. allo Stato e per esso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ordinava al competente Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alla conseguente trascrizione della sentenza e compensava integralmente le spese tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DELL’ART. 586 CC QUALORA I SUCCESSIBILI LASCINO SPIRARE IL TERMINE PER L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Ivana Sassi | 31.05.2023 |
OCCORRE LA MANCATA ACCETTAZIONE ED IL DECORSO TERMINE DECENNALE EX ART. 480 CC
Sentenza | Tribunale di Torino, Giud. Chiara Comune | 03.12.2020 | n.4305
EREDITÀ VACANTE: L’AZIONE IN DANNO DEL DEMANIO
VA PROPOSTO PROCEDIMENTO GIUDIZIALE PER OTTENERE LA FORMALE DEVOLUZIONE ALLO STATO
Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 24.05.2021 | n.557
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