Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Balestrazzi, del foro di Catania
In materia di fideiussioni omnibus, i contratti a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti
In particolare, lo schema dell’intesa contrattuale predisposta dall’ABI a cui si rifà il contratto, il parere dell’AGCM ed il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d’Italia ha sanzionato l’intesa per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90, sono documenti indispensabili per dimostrare che la fideiussione sia il prodotto dell’intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole.
Questo è il principio espresso dal Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Condello con la ordinanza n. 27389 del 22.10.2024.
I fideiussori proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, assumendo, nel primo motivo, che la Corte territoriale avesse errato nel rigettare la domanda di declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate perché conformi allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, ritenuto nullo dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
Infatti, il Collegio aveva affermato che, pur essendo la nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia non poteva essere pronunciata per non essere stati prodotti né lo schema d’intesa vietata, né il parere dell’AGCM né il provvedimento della Banca d’Italia, dato che la Banca non aveva contestato che nei contratti di fideiussione fossero presenti clausole conformi a quelle sanzionate da nullità, né aveva negato di conoscere il provvedimento della Banca d’Italia, che costituiva fatto notorio.
La Suprema Corte, richiamando la recente sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 delle Sezioni Unite secondo la quale «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» ha ritenuto tale motivo infondato, affermando che «lo schema dell’intesa contrattuale predisposta dall’ABI, .a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di fideiussione, ma anche il parere dell’AGCM ed il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la Banca d’Italia ha sanzionato l’intesa per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90, documenti indispensabili per dimostrare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il prodotto dell’intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole».
In difetto, dunque, della produzione di tali documenti giustificativi della dedotta nullità dei contratti di fideiussione, perdono rilevanza, al fine della valutazione del motivo in disamina, le argomentazioni difensive concernenti la nullità totale o parziale dei contratti contestati.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista
SONO SANZIONATE TUTTE LE VICENDE CHE COSTITUISCONO LA REALIZZAZIONE DI PROFILI DI DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Gorgoni | 22.03.2024 | n.7834
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
SI DEVE PROVARE LA PERSISTENZA DELL’ASSETTO ANTI-CONCORRENZIALE NEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Marangoni – Rel.Bellesi | 21.06.2023 | n.5120
FIDEIUSSIONE-ABI: L’ATTORE DEVE PROVARE IL NESSO DI DIPENDENZA RELATIVO A INTESE ANTICONCORRENZIALI
LA GENERICA DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE VA SANZIONATA CON LA CONDANNA PER LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Giudice Federica Abiuso | 14.02.2022 | n.138
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
L’ATTORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE D’ILLECITO CONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 28.01.2023 | n.82
FIDEIUSSIONE-ABI: I CONTRATTI A VALLE DI INTESE ANTICONCORRENZIALI SONO PARZIALMENTE NULLI
L’INVALIDITÀ TRAVOLGE LE SOLE CLAUSOLE RIPRODUTTIVE DEGLI SCHEMI VIETATI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres.Raimondi-Rel.Valitutti | 30.12.2021 | n.41994
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