In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
L’ ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell’operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l’indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Ferrara, con la sentenza n. 4292 del 17.09.2024.
Accadeva che la mutuataria e il terzo datore di ipoteca citavano in giudizio la Banca, chiedendo all’adito Tribunale di accertare e dichiarare la nullità ex art. 117, comma sesto, T.U.B., della clausola relativa alla pubblicità del costo complessivo del credito erogato con il contratto di mutuo, per aver dichiarato nel contratto un indicatore sintetico di costo diverso da quello poi effettivamente applicato e, per l’effetto, previo ricalcolo del piano di ammortamento con l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma settimo, T.U.B., e chiedendo di dichiarare tenuta e condannare la Banca alla restituzione della somma di euro 41.720,72, oltre interessi legali moratori a decorrere dalla domanda giudiziale e fino al saldo effettivo; ed oltre la condanna alle spese e competenze di giudizio.
Si costituiva la Banca, la quale eccepiva che non vi era stata nella determinazione dei costi del mutuo alcuna violazione delle norme bancarie ed in particolare l’ISC non era da ricomprendere fra gli elementi essenziali del contratto essendo solo un indice informativo, per cui la sua mancanza non avrebbe inficiato il contratto di mutuo; eccepiva inoltre che nell’ipotetica divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, la norma di riferimento era unicamente quella di cui all’art. 125 bis, TUB, la quale sanciva la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione. Tale disciplina, peraltro, evidenziava la convenuta, si riferiva unicamente ai finanziamenti stipulati nell’ambito dei contratti di credito al consumo, sicché andava esclusa l’applicabilità dell’art. 117 TUB all’ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” nell’ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all’art. 122 TUB.
Il Giudice ha ritenuto di aderire alla tesi esposta dall’istituto di credito convenuto, affermando che secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l’ISC (o TAEG) ha una funzione meramente informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell’intera operazione economica, non costituendo, dunque, un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l’indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna della mutuataria e del terzo datore di ipoteca alla refusione delle spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ISC/TAEG: LA MANCATA O NON CORRETTA INDICAZIONE NON COMPORTA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO
RAPPRESENTA UN VALORE MEDIO ESPRESSO IN TERMINI PERCENTUALI, CON MERA FUNZIONE INFORMATIVA
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Ferrari | 08.10.2024 | n.2643
ISC/TAEG: L’ERRONEA INDICAZIONE NEL CONTRATTO DI MUTUO NON COMPORTA L’APPLICAZIONE DEL TASSO EX ART. 117 TUB
È UN MERO INDICATORE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Lamezia Terme, Giudice Maria Leone | 26.07.2024 | n.716
ISC TAEG: È SOLO UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
AI FINI DELL’USURA, GLI INTERESSI MORATORI NON SI POSSONO SOMMARE CON LA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Dario Albergo | 20.06.2024 | n.553
ISC/TAEG: NON È UN TASSO PROPRIAMENTE INTESO MA UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
L’ERRONEA INDICAZIONE NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI EX ART. 117 TUB
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Carmela Sorgente | 30.05.2024 | n.2249
ISC/TAEG: LA MANCATA O INESATTA INDICAZIONE NON È SANZIONABILE EX ART. 117 TUB
NON DETERMINA DI PER SÉ UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO MA SOLO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DEL SUO COSTO GLOBALE
Ordinanza | Cass. civ., Pres.Bisogni – Rel. Fidanzia | 14.02.2023 | n.4597
CONTRATTI BANCARI: LA MANCATA O ERRONEA INDICAZIONE ISC/TAEG NON COMPORTA LA NULLITÀ
SI TRATTA SOLO DI UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Firenze, Giudice Silvia Orani | 01.03.2023 | n.612
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC/TAEG: LA SUA INESATTA INDICAZIONE NON COMPORTA, DI PER SÉ, UNA MAGGIORE ONEROSITÀ DEL FINANZIAMENTO
È SOLO UN INDICATORE SINTETICO DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERAZIONE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Scotti | 09.12.2021 | n.39169
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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