In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.
La difforme indicazione dell’ISC/TAEG non determina, quindi, alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, pertanto la violazione dell’obbligo pubblicitario perpetrata dalla Banca mediante l’omessa e/o errata indicazione dell’ISC non è suscettibile di determinare alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e , in quanto tale, essere fonte di responsabilità della banca.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo, con la sentenza n. 10941 del 26 giugno 2024.
Accadeva che il debitore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza della Banca, con il quale veniva ingiunto di pagare di euro 34.509,97 per tre distinti contratti di finanziamento.
Si costituiva la società che aveva acquistato i crediti dalla Banca con cessione ex art. 58 TUB, la quale chiedeva il rigetto delle domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nella specie, l’ingiunto contestava, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Società, nel merito, eccepiva la carenza dei presupposti di cui all’art. 633 c.p.c., l’insistenza del modulo di adesione relativo alla copertura assicurativa, la difformità tra TAEG/ISC indicato in contratto e TAEG/ISC effettivamente applicato, oltre che la vessatorietà dell’art.7 dei contratti di finanziamento.
Con riferimento alla difformità ISC/TAEG, il Giudice ha ritenuto la doglianza infondata, affermando che l’indirizzo ermeneutico prevalente della Suprema Corte ritiene che l’ISC non rappresenti una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’omessa o errata indicazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano gli interessi e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma VI, D. Lgs. 385/1993 (nullità e pedissequa sostituzione automatica dei tassi ex art. 117 TUB).
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, con revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso a favore della banca cedente e successiva condanna in favore del cessionario al pagamento delle somme dovute, oltre le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È UN MERO INDICATORE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Lamezia Terme, Giudice Maria Leone | 26.07.2024 | n.716
TAEG-ISC: NON È UN ELEMENTO GENETICO ED ESSENZIALE DEL CONTRATTO
SVOLGE SOLTANTO UNA FUNZIONE INFORMATIVA SUL COSTO TOTALE DELL’OPERAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Paola Cesaroni | 06.10.2023 | n.3916
MUTUO: L’ERRATA O MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
IL PARAMETRO EURIBOR SODDISFA LE ESIGENZE DI DETERMINATEZZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE
Sentenza | Tribunale di Tivoli, Giudice Francesca Coccoli | 10.01.2023 | n.4
ISC –MUTUO: HA FUNZIONE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVA
INDICA IL COSTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Il Tribunale Di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 16.09.2021 | n.949
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-ha-funzione-esclusivamente-informativa
ISC MUTUO: NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO QUALE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL CONTRATTO
NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ”
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini | 05.03.2021 | n.498
MUTUO – DIVERGENZA ISC /TAEG: NON DÀ LUOGO A VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DEL TUB
SI TRATTA DI UN MERO ELEMENTO INFORMATIVO FORNITO DALLA BANCA AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Appello di Torino, Pres. Maccarone – Rel Morbelli | 28.01.2020 |
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