Provvedimento segnalato dall’Avv. Giampiero Rampinelli Rota, del foro di Brescia
In materia di usurarietà degli interessi applicati in un contratto di finanziamento, la contestazione della natura usuraria dei tassi necessita dell’indicazione in sede di merito, da parte dell’opponente, della pattuizione originaria, delle somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l’aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento.
Tra l’altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone, con la sentenza n. 10117 del 20 novembre 2024.
Nel caso di specie, accadeva che una società che intratteneva rapporti di conto corrente con una banca, citava l’istituto di credito al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo del credito vantato dalla banca per effetto della risoluzione di due contratti di finanziamento e del recesso dal contratto di conto corrente, oltre che declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali relative al rapporto di conto corrente con conseguente condanna della banca convenuta alla rettifica del saldo di conto corrente alla luce delle somme illegittimamente addebitate o riscosse quantificate in euro 3.576,50.
Con riferimento ai due contratti di finanziamento, la correntista si doleva dell’illegittima pattuizione degli interessi superiori al tasso soglia usura e dell’applicazione del piano di “ammortamento alla francese” in violazione dell’art. 1283 c.c. in quanto produttivo di un effetto anatocistico.
Il Giudice reputava tali censure infondate, affermando che parte attrice si era doluta dell’illegittima applicazione di interessi di natura usuraia e dell’applicazione di interessi anatocistici limitandosi a riprodurre in maniera astratta numerose pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di interessi usurari e di anatocismo nel piano di ammortamento alla francese senza fare alcun riferimento al caso concreto e, quindi, al rapporto contrattuale stipulato dalla correntista ed alle condizioni economiche pattuite ed in concreto applicate.
Secondo l’autorità giudicante ciò era in netto contrasto con il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, qualora il debitore che vuole contestare l’usurarietà dei tassi di interesse applicati in concreto al finanziamento, ha l’onere di provare l’entità usuraria degli stessi, deducendo il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree, con condanna della società correntista a rifondere alla banca le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL DEBITORE DEVE PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI CONTENUTI NEL DECRETO MINISTERIALE DI RIFERIMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Gorgoni | 14.12.2023 | n.35012
IRRILEVANTE LA TESI DELLA POTENZIALITÀ CHE CONSENTIREBBE DI DOLERSI DELLA PATTUIZIONE DI INTERESSI MORATORI A PRESCINDERE DAL REALE INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Luigi Varrecchione | 20.04.2021 | n.299
TALE ONERE NON PUÒ ESSERE SUPERATO CON LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI, COME I COMUNICATI STAMPA BANCA D’ITALIA
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 11.09.2019 | n.651
CIÒ AL FINE DI VALUTARE L’INTERESSE CONCRETO E ATTUALE AD OTTENERE UN ACCERTAMENTO GIUDIZIALE EX ART. 100 CPC
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 11.01.2023 | n.296
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