In materia di compensi professionali, il “palmario” costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale.
La connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione. Pertanto, l’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, terzo comma, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo.
Questo è il principio espresso dal Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Spirito – Rel. Garri con la sentenza n16252 del 8 giugno 2023.
Un avvocato era sottoposto a procedimento disciplinare, a seguito del quale il Consiglio Distrettuale di disciplina gli applicava la sanzione della censura per il mancato rilascio del documento fiscale relativo al pagamento di una somma corrispostagli dalla cliente a titolo di “palmario”.
L’avvocato impugnava il provvedimento del CDD, contestando l’assoggettabilità del “palmario” all’obbligo fiscale di fatturazione, in quanto somma integrante una mera “regalia”.
Il Consiglio nazionale forense rigettava il gravame, affermando che, diversamente da quanto dedotto dall’avvocato, il “palmario” costituisce una vera e propria componente aggiuntiva del compenso, ancorché di natura premiale, che viene corrisposta dal cliente in caso di esito favorevole della lite e, per tale ragione, è soggetto al generale obbligo di emissione del documento fiscale.
Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense, l’avvocato proponeva ricorso sulla base di tre motivi.
Le censure articolate nel ricorso muovevano dal presupposto interpretativo secondo cui l’importo corrisposto a titolo di “palmario” dal cliente al proprio avvocato non sarebbe soggetto agli obblighi di fatturazione.
Le Sezioni Unite hanno affermato che tale presupposto è infondato in quanto il “palmario” costituisce una componente aggiuntiva del compenso, riconosciuta dal cliente all’avvocato in caso di esito favorevole della lite a titolo di premio o di compenso straordinario per l’importanza e difficoltà della prestazione professionale.
La connotazione premiante del “palmario” non fa venir meno, infatti, la sua natura di compenso: come tale, esso soggiace agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione.
Pertanto, l’avvocato ha l’obbligo, previsto dagli artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione di ogni pagamento ricevuto, anche quando l’attribuzione patrimoniale effettuata in favore del medesimo costituisca adempimento del “palmario” convenuto in sede di conferimento del mandato difensivo.
Sulla base di queste considerazioni, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso dell’avvocato, dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SONO DOVUTI GLI INTERESSI LEGALI DI MORA EX ART.1284, QUARTO COMMA CC
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Monica Attanasio | 23.02.2022 |
COMPENSO AVVOCATO: IL PALMARIO DEVE ESSERE CONCORDATO PER ISCRITTO CON IL CLIENTE
IN MANCANZA DI PATTUIZIONE SCRITTA LA PRETESA SI QUALIFICA COME PATTO DI QUOTA LITE
Sentenza | Cassazione civile Sez. II, Pres. Bucciante – Rel. Falaschi | 28.06.2017 | n.16214
COMPENSI AVVOCATI: COMMETTE ILLECITO DISCIPLINARE L’AVVOCATO CHE CHIEDE UN ONORARIO SPROPOSITATO
L’ALEATORIETÀ DELL’ACCORDO QUOTALIZIO NON ESCLUDE LA POSSIBILITÀ DI VALUTARNE L’EQUITÀ
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 25.11.2014 | n.25012
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno