La pattuizione sul compenso per prestazioni professionali contenuta in una lettera di incarico non è opponibile al fallimento, se non è provata la data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento in base all’art. 2704 c.c.; la sola menzione del documento nel ricorso per concordato preventivo senza la sua allegazione non è sufficiente a stabilirne la certezza della data.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Cristiano – Rel. Vella, con la ordinanza n. 26159 del 7 ottobre 2024.
Accadeva che, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo per opposizione dell’Agenzia delle entrate, la società debitrice affidava ad un esperto di predisporre le relazioni ex art. 161, comma 3 e 160, comma 2, l. fall. ai fini della presentazione di una seconda domanda di concordato, pattuendo il compenso di euro 150.000,00 oltre accessori, di cui euro 30.000,00 versati a titolo di acconto. Anche questa volta il Tribunale, dopo aver dichiarato ammissibile il concordato, ne rigettò l’omologazione con decreto.
Su espletamento di analogo incarico da parte di un diverso professionista, la Società depositava una terza domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile c cui seguì, in pari data, la sentenza dichiarativa del fallimento.
Con ricorso ex art. 101 l. fall., il professionista chiese l’ammissione al passivo del Fallimento, in prededuzione, del credito residuo di euro 120.000 oltre accessori, che il giudice delegato, su conforme proposta del curatore, aveva ammesso invece al concorso, col solo privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 2. c.c. e nella minor misura di euro 33.500,00 oltre accessori.
A seguito del rigetto dell’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., il professionista proponeva ricorso in Cassazione, nel cui secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, 2704, 2697 c.c., per avere il Giudice ritenuto non vincolante nei confronti del Fallimento l’accordo sul compenso ex art. 2233 c.c. di cui alla lettera di incarico, nonostante l’assenza di iniziative dirette ad invalidarne gli effetti (azione revocatoria cd. breve, rescissione, nullità o inadempimento), e per aver trascurato che la certezza della anteriorità della sua data, ex art. 2704 c.c., era stata provata per tabulas, avendo egli predisposto le relazioni ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 3, l. fall. allegate alla domanda di concordato preventivo (munita di data certa).
La Suprema Corte, ritenuti infondati il primo e il terzo motivo, affermava che il secondo motivo fosse fondato, affermando che, pur essendo erronea la ratio aggiuntiva per cui l’accordo sul compenso ex art. 2233 c.c. sarebbe comunque stato vincolante solo in sede concordataria, e non anche in sede fallimentare, risultava però corretta e decisiva la ratio principale della non opponibilità al Fallimento della pattuizione sul compenso contenuta nella lettera di incarico, per mancanza di data certa anteriore ex art. 2704 c.c.
Difatti, a prescindere dai profili di inammissibilità del motivo per novità, sollevati dal controricorrente, risultava dirimente il rilievo del Tribunale per cui la semplice menzione della lettera di incarico nel ricorso per concordato preventivo – non accompagnata dalla sua allegazione – non era sufficiente ad attribuire la certezza della data alla pattuizione in questione.
Lo stesso ricorrente, del resto, si era limitato a dedurre che alla domanda erano state allegate le relazioni oggetto dell’incarico – ma non anche l’accordo sul compenso per esse pattuito – mentre dal suo canto il Fallimento ribadiva di non aver mai contestato né il conferimento dell’incarico né la sua esecuzione, ma, per l’appunto, soltanto l’ammontare del compenso.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte rigettava il primo e il terzo motivo di ricorso, accoglieva il secondo, cassava il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviava al Tribunale di La Spezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA DIFFERENZA PUÒ ESSERE CHIESTA IN SEDE DI RECLAMO EX ART.26 L. FALL.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Cristiano-Rel. Perrino | 29.09.2023 | n.27586
LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE STATA FUNZIONALE ALLE FINALITÀ DELLA PRIMA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 111 LEGGE FALL.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore | 02.01.2024 | n.4
OCCORRE IL SUPERAMENTO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE: L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI E L’OMOLOGAZIONE DAL TRIBUNALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino | 03.01.2023 | n.43
FALLIMENTO: SONO PREDEDUCIBILI TUTTI I CREDITI SORTI IN FUNZIONE DI PRECEDENTI PROCEDURE CONCORSUALI
PER FAVORIRE IL RICORSO A FORME DI SOLUZIONE CONCORDATA DELLA CRISI DI IMPRESA SUSSISTE UN’ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Sesta | 30.01.2015 | n.1765
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